SICUREZZA SUL LAVORO: DATORE GRAVATO DI UNA POSIZIONE DI GARANZIA
La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 44327 del 30/9/2016, torna sulla responsabilità del datore di lavoro per i danni derivati al dipendente dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
INDIVIDUAZIONE DEL DANNO ALLA VITA
La Cassazione con la nota sentenza “Scarano”, n. 1361/14 ha riconosciuto in maniera esplicita il diritto al risarcimento del “danno alla vita” ossia del danno da morte propria della vittima trasmissibile iure hereditatis agli eredi, ai quali dunque dovrà essere risarcito l’equivalente.
IL RITORNO DEL DANNO ESISTENZIALE
Il danno biologico (cioè lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile “esistenziale” e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiana risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili.
NESSUN DANNO MORALE AI CONGIUNTI SE LA VITTIMA NON RIPRENDE CONOSCENZA.
In tema di morte a seguito di lesioni derivanti da incidente stradale, se la vittima , finita in coma subito dopo l’incidente, non ha più ripreso coscienza e/o conoscenza, non è configurabile in capo alla stessa alcun danno morale in quanto quest’ultima non ha percepito, o meglio non ha avuto coscienza, di alcuna sofferenza psico-fisica.
L’ERRORE MEDICO NON FA VENIRE MENO LA RESPONSABILITÀ PER OMICIDIO COLPOSO DEL PIRATA DELLA STRADA
La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente statuito, con sentenza 1 giugno 2011 n. 22165, che in caso di morte di un soggetto coinvolto in un sinistro stradale, al medico che lo ha curato non può essere addebitata responsabilità per omicidio colposo neanche se quest’ultimo abbia commesso una negligenza nella cura.
LA RIVINCITA DEL DANNO MORALE
Le tabelle elaborate dal tribunale di Milano, a partire dal 2009, che la sentenza Cass. N. 12408/2011 ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale, non hanno mai cancellato la fattispecie del danno morale intesa come voce integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale.
L’AZIONE DIRETTA DEL TERZO TRASPORTATO
Il terzo trasportato danneggiato ha oggi nel nostro ordinamento una gamma di opzioni che possono essere scelte liberamente in ragione delle sue necessità ed esigenze. Se il terzo trasportato vuole citare in giudizio il solo responsabile civile può azionare lo strumento generale dell’art. 2054 c.c., se invece , unitamente a questo, ha intenzione di coinvolgere anche la compagnia di assicurazione ha a disposizione l’azione diretta ex. art. 144 d.lg. n. 209/2005.
VA RISARCITA FIGLIA DELLA VITTIMA ANCHE SE NATA DOPO LA MORTE DEL PADRE
Anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, per fatto illecito addebitabile a terzo, ha diritto al risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale. Questo è quanto afferma la sentenza n. 9700 del 3 maggio 2011 depositata dalla terza sezione civile.
CIRCOLAZIONE STRADALE: NUOVO ORIENTAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DI CONCORSO DI COLPA
In forza della recente sentenza n. 24860 del 9/12/2010, la Corte di Cassazione ha sancito il seguente principio di diritto: “anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l’obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell’altro conducente.
CIRCOLAZIONE STRADALE: DANNO DA FERMO TECNICO
Con riferimento al danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando al fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo , anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.
DANNO PATRIMONIALE FUTURO ANCHE AL SUPERSTITE ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE.
Il fatto che il figlio della vittima , deceduta a seguito di un fatto illecito altrui, sia maggiorenne ed economicamente indipendente non esclude la configurabilità (e la conseguente risarcibilità) del danno patrimoniale da lui subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore gli destinava.
PROVA LIBERATORIA IN CASO DI COLLISIONE TRA VEICOLI
La prova liberatoria per il superamento della presunzione di cui al 2° comma dell’art.2054 c.c. non necessariamente deve essere fornita in modo diretto, dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente , ma può anche risultare indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente. (Cass. Civ. , sez. III, 22 Aprile 2009, n. 9550 Pres. Petti – Est. Filadoro.)