Il danno biologico (cioè lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile “esistenziale” e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiana risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili: né tale conclusione contrasta con il principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sez. Unite, giacchè questo principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti.

 

La circostanza che “il danno esistenziale”sia stato domandato solo in sede di conclusioni è irrilevante se il danneggiato aveva chiesto tempestivamente il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali . Ciò che rileva, infatti, è che a quel tempo il pregiudizio fosse stato riferito in un contesto nel quale era stato richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, senza limitazioni connesse solo ad alcune e non ad altre conseguenze pregiudizievoli derivatene.

 

Cass. Civile, Sez. III , 11 Ottobre 2013, n. 23147

 

 

Con la Sentenza in esame la Corte sembra avere inspiegabilmente abbandonato il principio (sancito con la nota pronuncia n. 26972 del 2008) secondo il quale non può esservi alcun danno non patrimoniale risarcibile senza la prova di esso (essendo comunque estraneo al nostro ordinamento ogni forma di automatismo risarcitorio in proposito).

Il caso cui la predetta pronuncia fa riferimento vide il danneggiato richiedere la liquidazione del danno esistenziale solo in sede di precisazione delle conclusioni:secondo i giudici della Corte la istanza sarebbe consentita a patto che, tuttavia, l’istante abbia chiesto (in atto introduttivo) il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali (anche se indistintamente).

Ora se è vero come è vero che il danno esistenziale (e la stessa pronuncia in esame lo conferma) costituisce pregiudizio ontologicamente diverso rispetto al danno biologico e al danno morale, significa che ogni posta (intesa come danno conseguenza) dovrà essere oggetto oltre che di mera allegazione anche di idonea prova.

Consentire dunque la possibilità di chiedere la liquidazione del danno esistenziale in sede di precisazione delle conclusioni (in assenza di una preventiva allegazione oltre che di attività probatoria) vuol dire alterare ogni principio della prova oltre che proiettare il predetto pregiudizio esistenziale nell’ambito del danno evento che invece, già da tempo, vede ad esso estranei sia il danno morale che quello esistenziale.