Le tabelle elaborate dal tribunale di Milano, a partire dal 2009, che la sentenza Cass. N. 12408/2011 ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale, non hanno mai cancellato la fattispecie del danno morale intesa come voce integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale; tali tabelle, infatti, propongono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell’integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale.

( Cass. Civ. sez. III, 12 settembre 2011 n. 18641)

La recente pronuncia del supremo collegio sembra metter fine ( definitivamente) all’estenuante querelle che , nel corso degli ultimi anni , ha investito la figura del cosiddetto “danno morale”.

Come noto, infatti, le celeberrime sentenze del Novembre 2008 sembravano aver messo in soffitta il danno morale e comunque la sua autonoma risarcibilità rispetto al danno biologico all’interno del quale , anzi, ( il primo) sarebbe stato ricompreso .

Ad onor del vero la presa di posizione delle Sezioni Unite del 2008 ebbe ad innescare un serrato dibattito anche in seno alla stessa Suprema Corte; basti citare la Sent. Cass. 10 marzo 2010, n. 5770 con la quale si afferma che ”il danno morale è voce di danno dotata di autonomia in relazione alla diversità del bene protetto ..”

Non vanno poi trascurati gli interventi legislativi che ebbero a seguire le sentenze del 2008: il D.P.R 3 marzo 2009 , n. 37 nonché il D.P.R 30 ottobre 2009, n. 181. Entrambi i precitati provvedimenti concepiscono la possibilità di operare un cumulo (a fini risarcitori) di voci espressamente tipizzate in termini di danno biologico e di danno morale.

Del resto la fonte giurisprudenziale non può certo travalicare quella legislativa che, lo si ripete, ha conferito al danno morale ( inteso quale lesione della integrità morale) una autonoma collocazione in rapporto al danno biologico posto invece a presidio della integrità fisica.

Ebbene la sentenza qui in esame sembra far calare definitivamente il sipario sulla questione della cumulabilità o meno delle voci danno biologico e danno morale aderendo chiaramente alla prima opzione.

Tra l’altro il Supremo collegio ( nelle sentenza in questione) sottolinea anche la circostanza che la modifica del 2009 delle tabelle del Tribunale di Milano non ha mai cancellato la fattispecie del danno morale come voce integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale.

In definitiva il danno morale è stato riabilitato a tutti gli effetti : il risarcimento del danno alla persona (ivi comprese le cosiddette micro lesioni) per essere integrale , dovrà necessariamente contemplare anche la voce danno morale distintamente da quella relativa al  danno biologico.