Il fatto che il figlio della vittima , deceduta a seguito di un fatto illecito altrui, sia maggiorenne ed economicamente indipendente non esclude la configurabilità (e la conseguente risarcibilità) del danno patrimoniale da lui subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore gli destinava, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l’obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicchè la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficiato.

(Cass. Civ. sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1524)

Per valutare il danno economico subito da un figlio a seguito ed in conseguenza dell’uccisione del di lui genitore , si deve tenere in considerazione che normalmente nel momento in cui i figli abbiano acquisito un’adeguata autosufficienza economica cessa il dovere di mantenimento dei genitori.

Tuttavia, secondo la Cassazione, il fatto che i figli della vittima si trovassero in una condizione di autosufficienza economica, non fa automaticamente venir meno la aspettativa ( di questi ultimi ) di continuare a ricevere benefici economici aggiuntivi .

Il soggetto (superstite) può dunque dimostrare di aver ricevuto regolari sovvenzioni economiche  e che, dunque,  la morte del sovventore ha interrotto una legittima aspettativa meritevole di tutela. Per quanto riguarda i criteri valutativi gli stessi non potranno che essere di natura equitativa.