Con riferimento al danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando al fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo , anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.

(Cass. Civ. , sezione III, 27 gennaio 2010 , n. 1688).

La Suprema Corte conferma un orientamento già espresso in passato secondo il quale il proprietario del veicolo ( danneggiato) che intenda ottenere il risarcimento del danno da fermo tecnico non ha l’onere di documentarlo fatta eccezione per la prova attinente la indisponibilità del mezzo in questione; su tali presupposti il Giudicante può procedere alla liquidazione del danno in via equitativa.

Inoltre, altro dato importante, la precitata liquidazione è possibile anche in assenza di prova specifica in ordine all’uso cui il mezzo era destinato (dato pertanto del tutto irrilevante).

Trattasi dunque di danno in re ipsa : infatti il veicolo durante la sua (forzata) sosta è comunque soggetto a costi come il premio assicurativo e bollo.

Va da se che se il veicolo era destinato ad un uso specifico, la sosta forzata può generare un danno da lucro cessante che , ovviamente, dovrà essere rigorosamente provato .

Altro importante passaggio della pronuncia riguarda quello nel quale viene affermato che il risarcimento del danno da fatto illecito ha lo scopo di riportare il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento dannoso; per tale ragione il risarcimento deve comprendere anche l’iva , pur se la riparazione non è avvenuta, salvo che il danneggiato abbia il diritto a detrarla.