La Suprema Corte di Cassazione  ha recentemente statuito, con sentenza 1 giugno 2011 n. 22165, che in caso di morte di un soggetto coinvolto in un sinistro stradale, al medico che lo ha curato non può essere addebitata responsabilità per omicidio colposo neanche se quest’ultimo abbia commesso una negligenza nella cura.

La Corte ha infatti precisato che la responsabilità dei medici non basta a scagionare la persona che ha provocato il sinistro dall’accusa di omicidio colposo, in quanto la causa della morte è in primis l’incidente e solo in un secondo momento le negligenze del personale medico.

Tale sentenza chiarisce che, la colpa del medico, anche se grave non può ritenersi causa autonoma ed indipendente, capace da sola di fare venire meno il nesso causale ex art. 41 comma 2, in relazione al comportamento dell’agente che ha cagionato l’incidente.

Sono state infatti le lesioni seguite al sinistro che hanno reso indispensabile l’intervento del personale medico, la cui imperizia e negligenza non costituisce fatto atipico ed imprevedibile, ma ipotesi che può inserirsi nella serie causale.