In forza della recente sentenza n. 24860 del 9/12/2010, la Corte di Cassazione ha sancito il seguente principio di diritto: “anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l’obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell’altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dall’altro dall’art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile”.
Ciò significa che il Giudice di merito dovrà accertare in concreto la condotta di guida tenuta da entrambi i conducenti del veicolo, anche nel caso in cui uno di essi abbia compiuto una violazione grave alle regole di condotta previste dal codice della strada, al fine di assicurare una distribuzione delle responsabilità la più aderente possibile al caso concreto.
Pertanto il conducente e/o danneggiato dovrà dare la prova di aver tenuto una condotta di guida irreprensibile, in mancanza della quale tornerà operare, in materia di distribuzione delle responsabilità risarcitorie, il principio di concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa presunta dell’altro.