Il terzo trasportato danneggiato ha oggi nel nostro ordinamento una gamma di opzioni che possono essere scelte liberamente in ragione delle sue necessità ed esigenze. Se il terzo trasportato vuole citare in giudizio il solo responsabile civile può azionare lo strumento generale dell’art. 2054 c.c., se invece , unitamente a questo, ha intenzione di coinvolgere anche la compagnia di assicurazione ha a disposizione l’azione diretta ex. art. 144 d.lg. n. 209/2005, mentre se ha interesse ad avere un risarcimento più celere senza accertamento delle colpe dei conducenti può invocare l’art. 141 codice delle assicurazioni private. In definitiva il d.lg. n. 209/2005, lungi dall’indebolire la posizione del danneggiato e dal precludergli la possibilità di avere come legittimato passivo anche il responsabile civile, concede al terzo trasportato , nel quadro generale delle azioni esperibili, solo una ulteriore opzione per tutelare la propria posizione, la quale, però, se azionata , preclude la possibilità di citare nel relativo procedimento il responsabile civile.

Tribunale Roma, sez. XII, 30 marzo 2010.

La decisione del Tribunale Capitolino risulta di particolare interesse posto che individua l’azione diretta del trasportato nei confronti del vettore come una semplice facoltà riconosciuta al danneggiato tesa a rafforzare la sua posizione.

In sostanza il trasportato ( danneggiato) ha oggi , nel nostro ordinamento, una serie di opzioni che possono essere scelte liberamente.

Se così il terzo trasportato intende citare in giudizio il solo responsabile civile può agire ex. art. 2054 c.c.; se invece intende coinvolgere anche la di lui compagnia assicuratrice ha a disposizione l’azione diretta ex. art. 144 cod. ass. , mentre se aspira ad un risarcimento più celere può invocare l’art. 141 cod. ass. e citare così solo l’assicuratore del vettore.

Viene così sottolineato come il Codice delle Assicurazioni con il disposto di cui all’art. 141 non abbia inteso indebolire la posizione del terzo trasportato ma semplicemente ha previsto di  attribuirgli una ulteriore opzione che tuttavia non escluderebbe mai la possibilità di esperire la ordinaria azione diretta ex. art. 144 cod. ass.