L’art. 90 del Dlgs 81.2008 prevede una diligenza specifica da parte del committente del contratto di appalto il quale, prima della esecuzione dei lavori, deve accertare l’idoneità tecnico-professionale della impresa appaltatrice acquisendo il documento di regolarità contributiva (il cosiddetto Durc).
In assenza di tale attestazione, dunque, la Corte di Cassazione (Ordinanza 4079.2022), ha escluso che il Condominio committente (in un contratto di appalto di pulizie) fosse obbligato a corrispondere il corrispettivo richiesto dalla impresa sprovvista del Durc.
Venivano così accolte (a conferma delle precedenti decisioni assunte in entrambi i gradi di merito) le ragioni del condominio peraltro multato (quale committente) per irregolarità contributive così come accertate dagli ispettori Inps.
Sempre la Corte afferma il principio secondo il quale l’amministratore condominiale ha l’onere di chiedere agli appaltatori i documenti idonei a comprovare la loro regolarità a livello legale e di tutela della sicurezza dei dipendenti. Primo fra tutti tra questi documenti vi è, appunto, il Durc.