L’obbligo è esteso a tutti i veicoli seppur parcheggiati su terreno privato, anche se inidonei a circolare per le loro condizioni tecniche.

L’art. 3 comma I della Direttiva 2009/103/CE, concernente l’assicurazione RC per la circolazione di autoveicoli ed il controllo del relativo obbligo, dev’essere interpretato, infatti, nel senso che la conclusione di un contratto RCA è obbligatorio quando il veicolo è immatricolato in uno Stato membro dell’Unione Europea, ove tale veicolo non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione conformemente alla normativa nazionale applicabile, questo ha statuito la Corte UE con la sentenza del 29 aprile 2021 C-383/19.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una contesa tra il Powiat Ostrowski (distretto di Ostrów, Polonia) e l’Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (Fondo di garanzia assicurativa, Polonia) in merito all’eventuale obbligo del distretto di concludere un contratto di assicurazione della responsabilità civile per un veicolo che il distretto ha acquisito sulla base di una decisione giudiziaria e che ha destinato alla demolizione.

Nel caso sottoposto al vaglio preliminare della Corte Europea, dal fascicolo risulta che se, nel corso del periodo controverso, il veicolo oggetto del procedimento principale era immobilizzato su un parcheggio sorvegliato ed era inidoneo a circolare a causa delle sue cattive condizioni tecniche, esso rimaneva tuttavia immatricolato in uno Stato membro, ove conservava quindi il suo stazionamento abituale, ai sensi dell’art. 1 punto 4 lettera a) della direttiva 2009/103, e non era mai stato regolarmente ritirato dalla circolazione, in conformità alla legislazione nazionale applicabile.

Per l’effetto, salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, è risultato che, per tutto il periodo in questione, il veicolo continuava a rientrare nell’ambito dell’obbligo di assicurazione (di cui all’articolo 3 co. I Dir. 2009/103) a prescindere dalle circostanze che:

  • si trovasse su un terreno privato,
  • non fosse idoneo a circolare a causa delle sue condizioni tecniche,
  • il distretto avesse avuto l’intenzione di rottamarlo.

La Corte ha quindi statuito che l’articolo 3 co. I Direttiva 2009/103 dev’essere interpretato nel senso che la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria quando il veicolo risulta immatricolato in uno Stato membro e qualora tale veicolo non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione conformemente alla normativa nazionale applicabile.