La Corte di Cassazione sez. III con sentenza n. 3240/21 si è pronunciata in materia di reati edilizi e concorso nel reato del terzo dimorante nell’immobile.
In tema di reati edilizi ed in presenza dell’accertata responsabilità del proprietario committente, la prova del concorso nel reato del soggetto che abiti all’interno dell’immobile considerato “abusivo” non può trarsi dalla mera circostanza che egli abbia un “interesse specifico a quell’opera”.
Infatti l’interesse dell’abitante all’edificazione deve essere dimostrato ex ante al momento della realizzazione dell’abuso edilizio, non potendo valere nei suoi confronti, i principi affermati per configurare la responsabilità del comproprietario non committente.
Nell’ambito dei reati edilizi, pur potendosi valorizzare il fatto della fruizione dell’immobile (in base alle norme di diritto civile sull’accessione) nonché tutti quei comportamenti positivi o negativi da ci possano ricavarsi elementi per ritenere che vi sia stata una compartecipazione anche morale nel reato commesso dal proprietario committente .
Tale partecipazione potrebbe essere desunta anche da elementi oggettivi di natura indiziaria che non possono coincidere con il mero fatto di abitare nell’immobile abusivo.