La pandemia Covid-19 ha avuto importanti effetti anche nel mondo assicurativo. Nelle aule di giustizia è giunto più volte il contenzioso circa il diritto degli eredi dell’assicurato con polizza infortuni che abbia contratto l’infezione da Covid-19 e sia deceduto.
Ora, la legislazione dell’emergenza si è occupata di questo tema sul fronte “pubblico” delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro da parte dell’Inail. L’articolo 42 del decreto legge 18/2020 (“Cura Italia”) ha infatti stabilito che i casi accertati di infezione da Sars-CoV-2 in occasione di lavoro sono qualificabili come infortuni ai fini Inail (per quanto sia complicata la relativa dimostrazione).
Una norma simile non è invece stata emanata per le assicurazioni private.
Di conseguenza è intervenuta la dottrina: una parte dei commentatori ha argomentato che l’infezione da Covid-19, essendo una malattia infettiva virale, non sia un evento di natura violenta e pertanto non possa qualificarsi come infortunio. Un altro filone di pensiero ritiene invece l’infezione medesima sussumibile nella definizione di infortunio anche nell’ambito delle assicurazioni private in quanto evento violento, fortuito ed esterno.
L’orientamento prevalente che si sta formando nelle aule giudiziarie chiamate a decidere afferma che l’infezione da Sars-CoV-2 debba ritenersi, come è «nel comune sentire sociale», una malattia e, pertanto, non possa determinare il sorgere di alcun diritto di indennizzo nell’ambito di una polizza infortuni (Tribunale di Pesaro, ordinanza 690 del 15 giugno 2021, giudice Mari; Tribunale di Roma, sentenza del 30 gennaio 2022, giudice Parziale; Tribunale di Pescara, sentenza del 22 marzo 2022, giudice Ria).
In particolare, i giudici ricordano la definizione di infortunio contenuta nelle polizze, come «l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili».
I giudici fondano quindi il loro convincimento dalla premessa dell’assenza di causa violenta che è, appunto, tratto distintivo dell’infortunio. Ciò induce a escludere che il contagio in sé possa essere qualificato come infortunio, poiché altrimenti «si perverrebbe alla conclusione che la contrazione di qualunque malattia virale in qualunque circostanza costituisca un infortunio rientrante nel rischio coperto dalla polizza-infortuni» (Tribunale di Pesaro, ordinanza 690/2021).
Ciò che a ben vedere comporterebbe effetti verosimilmente devastanti e irreversibili sul sistema assicurativo privato.
In questo contesto occorre, però, segnalare una pronuncia, recente, di senso opposto che, ove non impugnata (scelta processuale che appare inverosimile), può fungere da precedente, con effetti chiaramente dirompenti: Tribunale di Torino, sentenza del 19 gennaio 2022 (giudice Oberto).
Il giudice della capitale sabauda ritiene che l’infezione da Covid-19 debba essere considerata a tutti gli effetti un infortunio, in quanto soddisfa la definizione di infortunio quale «evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna».
In particolare, il Tribunale di Torino, fondando la sua decisione sulle risultanze della consulenza tecnica disposta in corso di causa, stabilisce che anche la causa del contagio da Sars-CoV-2 possa considerarsi violenta, in quanto il contatto con l’agente patogeno non è dilatato nel tempo e in quanto «il contatto determina uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un organismo che si trovi in situazione normale (…) con un’alterazione dello stato normale di intere parti dell’organismo (in particolare dell’apparato respiratorio), al punto da causare gravissime sofferenze e, alla fine, addirittura la morte del soggetto interessato».
Tra l’altro lo stesso Giudice perviene alla decisione testé menzionata anche in forze del fatto che «Nel contratto di riferimento non sono peraltro escluse le infezioni virali – così come quelle batteriche, micotiche o parassitarie (…).
È quindi da concludere che, in assenza di specifica esclusione contrattuale, l’infezione da Sars-CoV-2 soddisfa la definizione di infortunio contemplata (…) nelle condizioni generali di contratto di assicurazione».
È bene rilevare comunque come tutte le sentenze predette applichino le norme sull’interpretazione del contratto, per giungere poi però a conclusioni opposte. In un caso per rimarcare le differenze tra infortunio e malattia alla quale ultima dovrebbe ascriversi l’infezione da Covid-19, nell’altro caso, al contrario, per contestare la definizione di infortunio contenuta in polizza, poiché le clausole di polizza che delimitano il rischio assicurato, nel dubbio, vanno interpretate a sfavore dell’assicuratore.
Solo l’evoluzione giurisprudenziale saprà darci risposte, univoche forse.