Circa la punibilità del tentativo si è espressa la Cassazione penale sez. I, 36843/21 sancendo che per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur configurabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso nel dettaglio, abbiano cominciato ad attuarlo.
Ossia che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto verrà commesso, salvo eventi imprevedibili indipendenti dalla volontà del reo.
Secondo quanto accertato in sede di merito gli imputati avevano concretamente predisposto tutto quanto necessario per perpetrare l’incendio, progettato il piano ed erano già su di una barca per collocare gli inneschi ed incendiare il capannone.
Ad avviso della Cassazione i giudici di merito avevano correttamente applicato il principio sopra affermato: gli atti compiuti, anche se meramente preparatori o parziali, sono in tal caso idonei ed univoci a realizzare la fattispecie prevista o l’evento lesivo, mostrando l’intenzione dell’agente a compiere quello specifico delitto.
Nel caso di specie era emerso che i correi avevano predisposto il piano criminoso nei minimi dettagli e già lo stavano attuando nel momento in cui venivano fermati dalla polizia ….tutti i partecipanti si erano ripartiti gli oneri per corrispondere all’esecutore materiale quanto avevano pattuito per la consumazione del delitto.
Dunque ad avviso della corte “questi vari elementi sono stati ritenuti in modo congruo dimostrativi, non soltanto dell’univocità degli atti , essendosi ormai avviata al momento dell’intervento degli operanti l’azione volta a consentire all’autore materiale di appiccare l’incendio, ma anche dell’idoneità degli atti stessi”.