Pesanti conseguenze a carico del condominio che, senza valide ragioni, diserta la mediazione obbligatoria.
Il Tribunale di Termini Imerese (Sent. N. 312 del 19.04.22), al fine di contenere il fenomeno della mancata partecipazione ai procedimenti deflattivi, censura la condotta di un condominio che omette di partecipare al procedimento di mediazione instaurato da un condomino che aveva chiesto l’annullamento di una delibera assembleare.
Il Tribunale così, oltre ad accogliere le istanze del condomino, ha irrogato una tripla condanna di natura pecuniaria: il pagamento del doppio del contributo unificato, il risarcimento del danno da lite temeraria e, infine, la refusione delle spese di lite.
Il Tribunale dunque, constatata la mancata partecipazione del condominio al procedimento di mediazione, ha fatto discendere, da tale circostanza, le conseguenze di cui agli art. 8 comma 4 bis del Dlgs 28.2010 e 116 cpc: la fondatezza delle pretese di parte istante.
Peraltro, la mancata partecipazione al procedimento di mediazione è stata valutata anche a mente dell’art. 96 cpc: condanna al versamento del doppio del contributo unificato nonché al pagamento di euro 2 mila a titolo di risarcimento del danno a favore dell’attore.