Una recente Ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 5725 del 27.02.2019) ha consentito al Comune (di Roma) di andare esente da responsabilità (nei riguardi di una persona caduta su una buca stradale) sul presupposto che la danneggiata stessa ebbe a dichiarare di aver guardato la strada che doveva attraversare e non l’asfalto che si accingeva a calpestare (in parole povere se non guardi a dove metti i piedi la colpa è solo tua..).

La vittima (in questo caso una Signora) si era infatti ferita inciampando in una fessurazione presente sull’asfalto proprio di fianco a dove aveva parcheggiato la sua autovettura; tuttavia le dichiarazioni rese dalla stessa danneggiata (“io guardavo la strada”; “nessun ostacolo impediva la visione dei luoghi” la via Balduina è piena di buche”; “il sinistro è avvenuto in pieno giorno con visibilità buona”) hanno (secondo la Corte) di fatto “scagionato” il Comune da ogni responsabilità in proposito.

Va comunque rilevato come la Ordinanza della Corte di cui sopra ricalchi (forse accentuandolo) quello che è stato definito come “principio di auto responsabilità”: per il principio dell’affidamento, il fatto che una persona agisca come membro di un determinato gruppo sociale comporta la assunzione della responsabilità di saper riconoscere ed affrontare determinati pericoli secondo lo standard di diligenza e capacità del gruppo.

Nel caso di specie, la circostanza che la danneggiata avesse dato per pacifico il fatto che la via (teatro del sinistro) fosse notoriamente caratterizzata dalla presenza di numerose buche, ha indotto la Corte a ritenere che l’infortunio dovesse attribuirsi esclusivamente alla disattenzione della vittima.