La Consulta dichiara incostituzionale l’art. 222 del Codice della Strada nella parte in cui prevede la revoca automatica della patente in tutti i casi di omicidio e lesioni stradali.

Un portato dirompente quello del comunicato della Corte Costituzionale del 20 febbraio scorso.

In particolare, supera il vaglio del giudizio di costituzionale l’inasprimento delle pene previsto dalla Legge n. 41 del 23.03.2016. Illegittimo invece l’art. 222 del Codice della Strada nella parte in cui dispone la revoca automatica della patente di guida nella totalità dei casi di omicidio e lesioni stradali.

Secondo la Consulta la revoca automatica deve essere applicata solo nei casi accertati e dichiarati dal Giudice di omicidio o lesioni stradali con l’aggravante dello stato di ebbrezza o dell’alterazione causata dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

Salvo l’art. 590-quater c.p., incostituzionale invece l’art. 222 C.d.S. limitatamente alle disposizioni censurate (commi 2 e 3-ter).

Il comma 2 dell’art. 222 dispone, infatti, che: «Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida».

In linea il comma 3-ter ai sensi del quale: «Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca.».

Ma andiamo per ordine.

Sì a pene più severe per i casi di omicidio e lesioni stradali.

Costituzionalmente legittimo, secondo la Corte, il divieto per il giudice di ritenere prevalente o anche solo equivalente la circostanza attenuante speciale della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato, con la conseguente riduzione della pena fino alla metà, rispetto alle aggravanti speciali stabilite per il reato di omicidio e lesioni stradali, tra le quali figurano la guida in stato di ebbrezza e o sotto l’effetto di droghe. Divieto che si pone perfettamente in linea con la ratio della legge sull’omicidio stradale ed il relativo inasprimento delle pene.

Non supera, invece, il giudizio di legittimità costituzionale l’art. 222 del Codice della Strada nella parte in cui prevede, appunto, la revoca automatica della patente di guida in “tutti” i casi di omicidio e lesioni stradali. La sanzione della revoca automatica, secondo la Consulta, deve essere applicata esclusivamente nei casi di condanna di omicidio o lesioni stradali aggravate dallo stato di ubriachezza o di alterazione conseguente all’assunzione di droghe.

Il Giudice, al di fuori di questi casi “gravi”, sarà libero di valutare se applicare, eventualmente, la sanzione amministrativa che prevede la sola sospensione della patente.

In conclusione la Corte condivide la censura mossa dal Tribunale di Torino rimettente riguardo la non meritevolezza ed il contrasto rispetto ai principi della Costituzione dell’automatismo applicativo previsto dai commi 2 e 3-ter del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, dichiarandoli espressamente incostituzionali.