In virtù di automatismi apparentemente scontati, si è portati a ritenere che anche i congiunti del trasportato possano far ricorso alla disciplina del 141 cod. ass. al fine di ottenere (iure proprio) il ristoro del danno non patrimoniale (danno da perdita del rapporto parentale o danno morale a seconda di come lo si voglia catalogare).

In realtà, sul punto, si registra un solido orientamento giurisprudenziale (sia di merito che di legittimità – Sent. 1748 del 30.04.2019 Tribunale Catania; Cass. 3729 del 08.02.2019–) secondo il quale deve ritenersi esclusa la possibilità (per soggetti diversi dal trasportato) di ricorrere alla azione diretta in questione (la normativa ex. 141 cit. ha natura a carattere eccezionale ed è insuscettibile di applicazioni in via analogica ai sensi dell’art. 14 preleggi).

In conclusione gli eredi-congiunti del trasportato dovranno attivare il rimedio ordinario previsto dall’art. 144 cod. ass.: azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile (il che non è detto che coincida con l’assicuratore del veicolo sul quale si trovava il trasportato deceduto).

Se infatti il conducente del veicolo sul quale viaggiava il trasportato-deceduto avesse a risultare totalmente estraneo ad ogni responsabilità, gli eredi di quest’ultimo dovranno rivolgersi (ex. 144 cod. ass.) all’altro (o agli altri) soggetti coinvolti nel sinistro. Si dovrà dunque sempre orientare la eventuale iniziativa giudiziaria nei riguardi dell’assicuratore del responsabile civile o del corresponsabile (per il combinato disposto del 144 cod. ass., 2054 c.c e 2055 c.c.).

La questione applicativa del 141 cod. ass. merita un ulteriore approfondimento anche per quanto riguarda la esimente (caso fortuito) che inibisce la applicazione (anche nella versione “classica” delle lesioni occorse al trasportato) della predetta disciplina. La norma in questione infatti stabilisce che l’azione diretta del terzo trasportato (nei riguardi dell’assicuratore del veicolo sul quale questi era a bordo al momento del sinistro) è sempre consentita fatto salvo il caso in cui il sinistro sia cagionato da caso fortuito.

Sulla portata e sulla rilevanza del caso fortuito la giurisprudenza ha offerto interpretazioni contraddittorie e ondivaghe ma recentemente si è attestata su posizioni molto chiare: nel concetto del caso fortuito debbono farsi rientrare (oltre agli eventi naturali) anche le condotte di soggetti terzi (Cass. 13.02.2019 n. 4147).

Morale: se il conducente del veicolo sul quale si trova a bordo il trasportato-lesionato è esente da ogni colpa nella causazione del sinistro, non potrà essere coinvolto nella procedura risarcimento diretto ex. 141 cod. ass. Dunque il caso fortuito (esimente) di cui all’art. 141 cod. ass. può essere rappresentato anche dalla totale responsabilità del veicolo antagonista rispetto a quello sul quale si trova il trasportato danneggiato.

In una situazione di corresponsabilità invece la assicurazione del vettore risponde dei danni subiti dal trasportato di quest’ultimo ed a prescindere dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (nel senso che il grado di ripartizione delle colpe tra i vari soggetti coinvolti nell’incidente non riguarda il trasportato che potrà richiedere l’intera posta risarcitoria all’assicuratore del veicolo sul quale viaggiava a condizione, tuttavia, che questi abbia comunque una quota -anche minima- di responsabilità).