Nel 2016 l’Ufficio dell’UE per la proprietà intellettuale ebbe a pronunciare la nullità del marchio (Adidas) rappresentato (come noto) dalle tre strisce parallele (di dimensione crescente) e separate dalla stessa distanza: per l’ufficio (Euipo), il marchio era da ritenersi privo del carattere distintivo e dunque non avrebbe dovuto essere registrato.

Dal canto suo Adidas non sarebbe stata in grado di dimostrare che il carattere distintivo delle tre strisce sarebbe sovvenuto proprio dall’uso (del “marchio” in questione) diffuso nell’ambito comunitario.
Il Tribunale UE, cui Adidas si era rivolta per impugnare la decisione dell’Euipo, conferma invece la statuizione di quest’ultimo; quanto alla natura del marchio si rileva come il medesimo non potrebbe definirsi come marchio a motivi (una serie di elementi che si ripetono regolarmente) bensì un marchio figurativo ordinario.

Il Tribunale conferma inoltre come l’Euipo non abbia errato nel ritenere che Adidas non abbia dimostrato l’utilizzo diffuso del marchio in questione in tutta la UE acquisendo così il carattere distintivo per l’uso che ne è stato fatto. In particolare, secondo il Tribunale, la prova che Adidas avrebbe fornito in tal senso sarebbe da ritenersi limitata solo a cinque Stati membri.

Poiché la detta decisione potrà essere impugnata, non resterà che attendere l’esito del gravame che Adidas non mancherà certamente di interporre.