L’investigatore privato incaricato dalla moglie sospettosa sui movimenti del marito può inserire nell’auto del coniuge gps ed una cimice per ottenere la prova dell’infedeltà.

La Cassazione, con la recentissima sentenza n. 33499, emette un verdetto poco rassicurante per chi ha ancora intenzione di tenere nell’ombra le proprie scappatelle extraconiugali.

I giudici delle V sezione penale cassano con rinvio la condanna del titolare di un’agenzia di investigazioni e del suo aiutante per il concorso nel reato di installazione abusiva di apparecchiature per intercettare conversazioni, previsto e punito dall’articolo 617 bis del codice penale.

I due, condannati sia in primo grado che in appello, avevano disposto i loro servizi in favore della sospettosa signora, alla quale avevano poi prontamente riferito i contenuti del dialoghi “rubati”.

In prima battuta i due avevano negato ai giudici di aver installato gps e microspie nell’automobile, affermando che il rapporto riferito alla cliente per telefono era inventato.

Tuttavia la tesi del resoconto fantasioso non passa, allora la difesa argomenta maggiormente sul tecnico e porta a casa il risultato.

La condotta contestata ai detective, infatti, non può essere assimilata al comportamento vietato dall’art. 617 bis c.p., il cui disposto interdice le intercettazioni delle comunicazioni fra terzi.

Nemmeno i ricorrenti potevano essere condannati per il reato di interferenza illecita nella vita privata (art. 615 bis c.p.) in quanto è procedibile solo se la parte offesa sporge querela, circostanza che il marito, benché oggetto di tanta attenzione, non aveva compiuto.

Ebbene per il Giudice di Legittimità la tesi è corretta. L’articolo 617 bis garantisce «una tutela anticipata alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni telefoniche e telegrafiche intercorrenti tra soggetti terzi».

Guarentigie tra l’altro ampliate dall’art. 623 bis che – alla luce dello sviluppo sempre maggiore dei mezzi tecnologici – ha esteso l’ambito di operatività della norma a «qualunque altra trasmissione a distanza di suoni immagini o altri dati». Un potenziamento della tutela che resta comunque limitato alle comunicazioni “a distanza”. E tra queste non si possono includere le conversazioni fra presenti, oggetto delle intercettazioni ambientali.

In conclusione, la Cassazione autorizza il posizionamento in automobile di microspie che registrino esclusivamente le parole scambiate fra presenti all’interno del veicolo.