Il diritto al risarcimento del danno ai vicini per la realizzazione di opere in violazione di norme urbanistiche presuppone l’accertamento di un nesso tra la violazione contestata e l’effettivo pregiudizio subito: gli interessati devono fornire prova della sussistenza del danno e dell’entità dello stesso.

Non è sostenibile la richiesta di risarcimento danno derivante da abuso edilizio sul presupposto incerto per cui l’abuso sarebbe stato condonato con conseguente sfruttabilità economica di quanto condonato.

Ai fini della decisione della controversia tra privati sono irrilevanti sia l’esistenza della concessione quanto l’aver costruito in conformità a quest’ultima.

La rilevanza giuridica della concessione si esaurisce infatti nell’ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato richiedente o costruttore senza estendersi ai rapporti tra privati, regolamentati dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia e piani regolatori locali.

Le norme di cui all’art. 872 comma 2 cc in tema di distanze tra costruzioni e quelle di integrazione del cc sono le uniche a consentire, in caso vengano violate in un rapporto tra privati, la richiesta del risarcimento danno e della riduzione in pristino, a nulla invece rilevando l’abusività della costruzione, o insediamento in zona non consentita, la sua destinazione rispetto a quella conferita alla costruzione.

Tali violazioni infatti, pur legittimando provvedimenti demolitori dalla pubblica amministrazione, non integrano gli estremi della violazione di cui agli artt. 873 ss.cc.

Il vincolo di inedificabilità è a tutela dell’interesse generale, per il quale non è configurabile di per sé un’obbligazione nei confronti del privato ad essere tutelato da eventuale attività abusiva: conseguentemente dalla sua inosservanza il privato non può vantare alcun diritto alla demolizione.

In caso la costruzione senza concessione sia realizzata in zona con destinazione diversa ma con il rispetto della normativa sulle distanze non vi può essere condanna all’abbattimento o arretramento.