L’intelligenza artificiale viene spesso descritta come il prodotto di calcoli, dati e algoritmi sofisticati. Per il giurista costituzionalista, però, la domanda essenziale è un’altra: che cosa rimane dell’idea di persona come centro dei diritti, quando l’individuo si presenta davanti a pubbliche amministrazioni, banche, piattaforme e assicurazioni sotto forma di profilo, punteggio o correlazione statistica?
Dietro la retorica delle “macchine intelligenti” riaffiorano questioni antiche:
chi decide davvero, chi risponde delle decisioni, fino a che punto l’essere umano può essere ridotto a oggetto di calcolo. La vera novità dell’IA non è il conflitto tra tecnica e diritto, ma il modo radicale in cui essa mette alla prova il nucleo del costituzionalismo moderno: la persona non è mai solo un mezzo.
L’idea che esistano diritti della persona che precedono lo Stato nasce nel diritto naturale moderno. Libertà personale, integrità fisica, coscienza e dignità segnano limiti invalicabili al potere politico.
Le dichiarazioni settecentesche e la Dichiarazione universale del 1948 sono figlie di questa impostazione.
La Costituzione italiana si colloca in continuità:
- l’art. 2 riconosce e garantisce diritti inviolabili che preesistono allo Stato;
- l’art. 3 tutela uguaglianza formale e sostanziale;
- l’art. 32 fonda il diritto alla salute;
- l’art. 117 apre al dialogo con l’ordinamento europeo e internazionale.
In questo quadro si inserisce anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che riordina in un testo unitario i diritti derivanti da tradizioni costituzionali comuni, CEDU e giurisprudenza europea. Con il Trattato di Lisbona la Carta ha acquisito lo stesso valore dei Trattati, divenendo parametro di validità del diritto dell’Unione.
Per il tema dell’IA assumono particolare rilievo:
- privacy (art. 7),
- protezione dei dati (art. 8),
- libertà di informazione (art. 11),
- divieto di discriminazione (art. 21),
- garanzie procedurali.
Proprio mentre l’Europa disciplina l’IA, questo patrimonio torna al centro del dibattito.
La trasformazione digitale non introduce solo nuovi strumenti, ma cambia la forma sotto cui il potere vede la persona.
Accanto al cittadino “reale” emerge una figura ulteriore:
la persona algoritmica, costruita sulla base di tracce digitali, metriche di rischio, indicatori predittivi.
Il GDPR rappresenta il primo tentativo di dare risposta:
- definizione ampia di dato personale,
- regole sulla profilazione,
- limiti alle decisioni esclusivamente automatizzate,
- diritti di informazione e accesso,
- principi di correttezza e trasparenza.
Nella pratica, però, il divario cresce.
Scoring del credito, selezione del personale, modelli predittivi per sicurezza e welfare, sistemi di raccomandazione: due persone uguali davanti alla legge possono risultare profondamente diverse davanti agli algoritmi.
L’IA tocca direttamente ambiti sensibili.
a) Corpo, vita e salute
Supporto diagnostico, triage digitale, medicina predittiva: straordinarie opportunità, ma anche interrogativi cruciali su:
- autodeterminazione del paziente,
- priorità di cura,
- allocazione delle risorse,
- responsabilità delle scelte.
Non è solo organizzazione: è diritto alla salute e dignità costituzionale.
b) Democrazia e spazio pubblico
Algoritmi di raccomandazione e contenuti sintetici incidono su:
- formazione dell’opinione,
- pluralismo informativo,
- correttezza del confronto politico,
- integrità delle elezioni.
c) Potere privato degli operatori globali
Grandi piattaforme, modelli fondativi e cloud concentrano enormi capacità di influenza:
il problema dell’efficacia orizzontale dei diritti fondamentali si ripropone nei confronti di soggetti privati che, pur non essendo Stati, incidono sulla libertà sostanziale delle persone.
L’Unione ha reagito costruendo un sistema multilivello:
Costituzioni nazionali, Carta dei diritti, CEDU, GDPR, DSA, DMA.
Su questo impianto si inserisce l’AI Act (Reg. UE 2024/1689), entrato in vigore il 1° agosto 2024:
- approccio basato sul rischio;
- divieti per pratiche pericolose;
- requisiti stringenti per sistemi ad alto rischio (lavoro, credito, istruzione, sanità, infrastrutture);
- obblighi di trasparenza per altre categorie;
- vocazione extraterritoriale: standard europei che influenzano il mercato globale.
In Italia, tali principi sono sviluppati dalla legge 23 settembre 2025 n. 132, che promuove un uso corretto e antropocentrico dell’IA, orientato alla tutela dei diritti.
Per le professioni intellettuali, l’IA è ammessa come strumento di supporto, ma la responsabilità resta personale e va comunicata al cliente.
Particolarmente significativo l’art. 15:
nell’attività giudiziaria, l’IA può assistere organizzazione e ricerca, ma la decisione — interpretazione, valutazione dei fatti, adozione del provvedimento — resta sempre e solo del giudice.
È un presidio di sovranità e garanzia democratica.
L’IA non sostituisce lo status civitatis, ma lo affianca e lo condiziona.
Siamo di fronte alla possibile nascita di uno status algoritmico, che attraversa credito, lavoro, sicurezza, welfare, informazione.
La sfida del diritto — europeo e nazionale — è duplice:
preservare la persona come fine e non come somma di dati;
governare il potere algoritmico con regole trasparenti, controlli indipendenti e responsabilità chiare
Solo così l’innovazione potrà convivere con la promessa originaria del costituzionalismo:
la dignità umana come fondamento e limite di ogni potere, anche digitale.
