A causa della modalità con cui alcuni organi di stampa trattano i fatti di maggiore impatto sociale e dell’esplosione incontrollata dei commenti sui social network, si riscontra una tendenza diffusa a esprimere opinioni senza una reale conoscenza dei fatti o degli atti processuali.

Si assiste così a prese di posizione immediate e generalizzate, spesso anteriori alla diffusione della motivazione dei provvedimenti, con un sensibile mutamento dei toni solo dopo la pubblicazione dell’ordinanza sulle principali banche dati giurisprudenziali.

Alla luce della particolare risonanza del caso, appare opportuno svolgere una breve riflessione, precisando sin da subito che quanto segue riguarda esclusivamente l’ordinanza del Tribunale per i minorenni e la relativa motivazione, non avendo – per ovvie ragioni di riservatezza – accesso agli atti di causa.

È necessario chiarire, contro quanto affermato da molti “esperti” intervenuti nel dibattito, che il Tribunale per i minorenni è pienamente competente ad adottare misure relative alla responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c.

Tale competenza si distingue da quella attribuita al Tribunale ordinario, competente per gli altri profili.

Chi, anche in ambito politico, ha criticato la competenza dell’organo giudicante, dovrebbe piuttosto interrogarsi sulle responsabilità derivanti dallo stallo della riforma del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, rimasta bloccata per mancanza di risorse, e che proprio mirava a unificare le competenze in un unico organo di prossimità.

Inoltre, gli artt. 330 e 333 c.c. attribuiscono al Tribunale per i minorenni un ampio ventaglio di strumenti per garantire ai minori il diritto al mantenimento in senso ampio, all’istruzione e alla salute, contro la trascuratezza o l’abbandono nell’esercizio della responsabilità genitoriale.

Tra questi strumenti figurano:

– la decadenza;

– l’allontanamento;

– la sospensione;

– altre misure meno incisive, modulabili in relazione al caso concreto.

È evidente che i diritti dei minori, in quanto “indisponibili”, non possono essere sacrificati né subordinati alla libertà dei genitori.

Nel caso in esame, il Tribunale non ha optato per la decadenza, ma per la misura meno invasiva della sospensione della responsabilità genitoriale, alla luce di quanto emerso:

Relazione dei servizi sociali che segnalava un sostanziale abbandono dei minori:

condizioni abitative disagevoli e insalubri, totale assenza di istruzione e di assistenza sanitaria.

Situazione abitativa costituita da un rudere fatiscente privo di utenze e da una piccola roulotte.

In una prima fase il Tribunale aveva disposto una misura cautelare minima, affidando i minori ai servizi sociali per la sola osservazione, con facoltà di intervento sul collocamento e sugli aspetti sanitari.

Tuttavia, nel corso delle verifiche successive svolte dai servizi sociali e dai Carabinieri, sono emersi ulteriori elementi critici:

– totale negligenza nell’istruzione e nella vita di relazione;

– isolamento completo dei minori;

– mancata conoscenza della lingua italiana, con conseguente impossibilità di un ascolto libero e autonomo.

Inoltre, dopo una fase iniziale di collaborazione, i genitori hanno assunto atteggiamenti di chiusura totale:

– impossibilità di accedere all’abitazione;

– rifiuto categorico di contatti con i servizi sociali e del supporto psico-educativo;

– mancata esecuzione degli accertamenti sanitari obbligatori, condizionati a una richiesta di € 50.000 per ogni minore.

Sono state poi riscontrate gravi carenze strutturali: assenza di impianti, mancanza di rifiniture e infissi, assenza delle certificazioni di abitabilità.

Sul fronte educativo, non risultava alcuna idoneità tecnica né economica a garantire un’istruzione parentale conforme ai requisiti normativi, con una totale privazione del diritto allo studio e una compromissione dello sviluppo emotivo e relazionale.

Il curatore speciale, inoltre, ha segnalato violazioni della riservatezza dei minori, quali la loro esposizione mediatica in una trasmissione nazionale (“Le Iene”) e il ricorso sistematico a strumenti extraprocessuali per influenzare l’opinione pubblica.

Pur potendo legittimamente pronunciare la decadenza, il Tribunale ha scelto la misura meno grave della sospensione, con allontanamento dei minori dall’abitazione e collocamento in casa-famiglia insieme alla madre, ravvisando un pericolo concreto e attuale per la loro integrità psico-fisica.

La misura – come sottolineato dallo stesso Tribunale – è per sua natura modificabile o revocabile qualora emergano nuove circostanze idonee a dimostrare un corretto esercizio della responsabilità genitoriale.

Non vi è alcuna ragione, alla luce del contenuto effettivo dell’ordinanza, per giustificare l’ondata di polemiche irrazionali e violente che ha investito i media e i social network.

Particolarmente grave è la reazione aggressiva nei confronti dei magistrati, da censurare con la stessa severità riservata a chi ha commentato il provvedimento senza conoscerne il contenuto.

Se errori vi fossero stati, l’ordinamento prevede rimedi adeguati: il reclamo e, in ultimo, il ricorso per Cassazione.