La riforma del reato di violenza sessuale si è fermata davanti a un bivio fondamentale: punire l’atto sessuale compiuto senza il consenso della persona oppure quello realizzato contro la sua volontà.
La Camera dei deputati aveva scelto di introdurre il riferimento al “consenso libero e attuale”. Al Senato, però, sono emerse perplessità che hanno rallentato il percorso della riforma.
Il modello fondato sul consenso appare, sul piano dei principi, il più coerente con la tutela della libertà sessuale. Afferma infatti un concetto semplice ma essenziale: la sfera sessuale appartiene esclusivamente alla persona e nessuno può accedervi senza una sua libera adesione.
Tuttavia, questo approccio presenta anche un problema pratico. Nel processo penale il giudizio rischia di concentrarsi quasi esclusivamente sulla ricostruzione della volontà della persona offesa, elemento che non sempre si manifesta in modo chiaro, esplicito o facilmente accertabile.
Il modello costruito sul dissenso presenta criticità ancora maggiori. Rimane infatti ancorato alla tradizionale logica della costrizione, come se la violazione della libertà sessuale esistesse soltanto quando la vittima abbia manifestato una resistenza percepibile. Una simile impostazione finisce per trasferire sulla persona offesa l’onere di opporsi, anche ripetutamente, a comportamenti indesiderati.
Il problema, dunque, non è soltanto politico o culturale. È anche tecnico.
Il legislatore deve certamente trasmettere un messaggio chiaro alla collettività, ma deve soprattutto costruire una norma che consenta a giudici e pubblici ministeri di individuare con precisione quando una condotta diventa penalmente rilevante.
La violenza sessuale rappresenta infatti un fenomeno complesso, nel quale si intrecciano corpo, volontà, relazione, contesto e prova processuale.
Per questo motivo, né il semplice riferimento alla costrizione né la sola formula dell’assenza di consenso sembrano, da sole, pienamente soddisfacenti.
L’offesa consiste certamente nella mancanza di un consenso libero, ma questo concetto deve essere tradotto in termini giuridicamente verificabili. Occorre immaginare il consenso come espressione dello spazio di autodeterminazione sessuale della persona.
L’interazione sessuale diventa illecita quando qualcuno invade quello spazio senza una reale autorizzazione dell’altro, trattandolo come un corpo disponibile anziché come una persona che partecipa liberamente alla relazione.
Forse proprio qui dovrebbe collocarsi il futuro della riforma.
Più che limitarsi a contrapporre consenso e dissenso, la legge potrebbe descrivere in modo più preciso quando un’interazione sessuale evolve in una lesione della libertà sessuale, valorizzando la dinamica della relazione, il contesto, l’assenza di una partecipazione libera e la prosecuzione dell’azione nonostante tale assenza.
In altre parole, la norma dovrebbe ragionare meno per formule astratte e più per sequenze relazionali, rappresentando il percorso attraverso cui un rapporto tra persone si trasforma in una violazione della loro autonomia sessuale.
È una sfida anche linguistica. Il diritto è chiamato a rinnovare il proprio modo di descrivere le relazioni umane, adottando categorie più aderenti alla realtà e capaci di offrire, allo stesso tempo, certezza giuridica e piena tutela della libertà sessuale.
Solo così la legge potrà dare concreta forma al diritto di ciascuno all’autodeterminazione, evitando di ridurlo tanto a un consenso invisibile quanto a un dissenso necessariamente espresso con forza.
