Il Tribunale di Milano apre a una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 54 c.p.
Con la sentenza n. 6775 del 16 giugno 2025, il Tribunale di Milano affronta un tema destinato a far discutere: può essere esclusa la responsabilità penale di chi occupa abusivamente un immobile quando tale condotta rappresenta l’unico mezzo per salvaguardare la propria salute?
La risposta del Tribunale è positiva, ma soltanto in presenza di circostanze del tutto eccezionali.
Il caso
L’imputata aveva occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel 2014.
Non si trattava, però, di una comune occupazione abusiva.
La donna era affetta da una gravissima forma di sclerosi multipla progressiva, era invalida al 100%, necessitava di assistenza continua e aveva progressivamente perso qualsiasi autonomia personale.
Prima dell’occupazione aveva tentato la strada legale, chiedendo l’assegnazione urgente di un alloggio pubblico in deroga, ma senza ottenere alcuna risposta dall’amministrazione.
Il reato sussiste…
Il Tribunale afferma chiaramente che il reato previsto dall’art. 633 c.p. è pienamente integrato.
L’imputata era consapevole di occupare un immobile che non le era stato assegnato e lo aveva fatto con l’intenzione di stabilirvisi.
Sotto questo profilo, quindi, non vi sono dubbi né sull’elemento materiale né sul dolo richiesto dalla norma.
…ma opera lo stato di necessità
La parte innovativa della decisione riguarda l’applicazione dell’art. 54 c.p.
Secondo il Tribunale, la donna ha agito per evitare un pericolo attuale di grave danno alla propria persona.
Il pericolo non derivava semplicemente dalla mancanza di una casa, ma dall’impossibilità di ricevere l’assistenza indispensabile per una patologia altamente invalidante.
L’occupazione rappresentava l’unica soluzione concretamente disponibile dopo il fallimento di ogni tentativo di ottenere un’abitazione attraverso i canali ordinari.
In queste condizioni, il fatto è stato ritenuto scriminato dallo stato di necessità.
Salute e abitazione: un rapporto inscindibile
Uno degli aspetti più interessanti della sentenza riguarda il collegamento tra diritto alla salute e diritto all’abitazione.
Il Tribunale non afferma che esista un diritto a occupare immobili pubblici.
Sostiene invece che, in casi eccezionali, l’assenza di un’abitazione adeguata può mettere direttamente in pericolo il diritto costituzionale alla salute.
L’alloggio, quindi, assume rilievo non come bene autonomo, ma come condizione indispensabile per garantire cure, assistenza e dignità della persona.
Il pericolo “attuale” non significa necessariamente “immediato”
La pronuncia affronta anche un tema molto dibattuto nella giurisprudenza.
Tradizionalmente alcune decisioni hanno ritenuto che lo stato di necessità non possa operare quando il bisogno abitativo sia stabile e destinato a protrarsi nel tempo.
Il Tribunale di Milano propone invece una lettura più aderente alla realtà.
Un pericolo può essere attuale anche se perdura nel tempo.
Ciò che conta è che continui concretamente a esistere nel momento in cui il soggetto agisce e che non vi siano alternative lecite idonee a evitarlo.
Nel caso esaminato, la malattia della donna era permanente e progressiva, ma proprio per questo il rischio per la salute rimaneva costantemente attuale.
Il collegamento con la Corte costituzionale
La decisione si inserisce nel solco della sentenza n. 28 del 2024 della Corte costituzionale.
In quell’occasione la Consulta aveva chiarito che, nei procedimenti per occupazione abusiva, il giudice deve sempre verificare in concreto se ricorrano i presupposti dello stato di necessità, soprattutto quando la condotta sia finalizzata a soddisfare un bisogno abitativo essenziale.
Il Tribunale di Milano sviluppa tale impostazione, dimostrando come l’art. 54 c.p. possa trovare applicazione anche nei reati di invasione di edifici quando il pericolo per la salute sia reale, attuale e inevitabile.
Alcune riflessioni
La sentenza non introduce alcuna legittimazione generale delle occupazioni abusive.
Al contrario, ribadisce che il reato esiste e che solo circostanze assolutamente straordinarie possono escluderne la punibilità.
La decisione valorizza un principio fondamentale del diritto penale: la risposta sanzionatoria deve confrontarsi con la concreta situazione umana dell’autore del fatto.
Quando la persona non dispone di reali alternative e la condotta costituisce l’unico mezzo per evitare un grave pregiudizio alla salute, il giudice è chiamato a verificare con particolare attenzione la ricorrenza dello stato di necessità.
Si tratta di una pronuncia che conferma un orientamento interpretativo sempre più attento alla tutela dei diritti fondamentali, senza mettere in discussione la funzione di tutela del patrimonio pubblico, ma imponendo un rigoroso bilanciamento tra i valori costituzionali coinvolti.
