Negli ultimi giorni è intervenuto un nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità su un tema pratico molto rilevante: il trattamento fiscale delle somme collegate all’assegno divorzile.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9452/2026, respingendo la posizione dell’Agenzia delle entrate, ha affrontato il caso di un contribuente al quale era stata contestata la deducibilità di importi versati all’ex coniuge a copertura del carico fiscale gravante sull’assegno. L’amministrazione finanziaria riteneva tali somme estranee all’assegno divorzile, qualificandole come pattuizioni autonome e quindi non deducibili.

Il contribuente ha impugnato l’atto impositivo e la questione è arrivata fino alla Suprema Corte, dopo i gradi di merito.

La decisione si è posta in linea con un orientamento sostanzialistico: quando le somme corrisposte sono strettamente collegate all’assegno divorzile e ne rappresentano una componente funzionale (in quanto destinate a compensarne l’impatto fiscale), esse possono essere considerate fiscalmente rilevanti ai fini della deduzione.

Un elemento decisivo nella vicenda è stato il richiamo a precedenti giudizi tra le stesse parti, relativi ad annualità diverse, che avevano già affrontato e risolto la medesima questione. Questo ha portato la Corte a valorizzare il principio del giudicato, ritenendo non più discutibile il tema.

Il risultato è stato il rigetto della posizione dell’Amministrazione finanziaria e la conferma della legittimità della deduzione, con conseguenze anche sul piano delle spese processuali.

Dal punto di vista operativo, il principio che emerge è chiaro: nei rapporti tra ex coniugi, occorre guardare alla sostanza economica degli accordi. Se il versamento è strutturalmente collegato all’assegno divorzile, anche sotto il profilo fiscale può seguirne il medesimo regime.

Questo orientamento rafforza l’importanza di redigere accordi chiari e coerenti, soprattutto quando si prevedono meccanismi di compensazione fiscale.

Per valutare l’impatto concreto su casi specifici o per verificare la corretta impostazione degli accordi, è opportuno analizzare attentamente la documentazione e la struttura delle pattuizioni adottate.