La Cassazione con sentenza 23017 del 3 giugno 2014 si è pronunciata relativamente all’obbligo di assicurare mezzi di sussistenza in favore del genitore affidatario.
Il caso in esame parte da una pronuncia di primo grado la quale condannava l’imputato per il reato ex art. 570 comma 2 codice penale per avere fatto mancare alla moglie i mezzi di sussistenza poiché non versava assegno di mantenimento a favore del figlio minore, condanna che veniva poi successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Catania.
Veniva quindi presentato ricorso per cassazione da parte dell’imputato per 1) incompetenza territoriale 2) insussistenza dello stato di bisogno della moglie e della figlia alla quale il ricorrente non avrebbe invero fatto mancare nulla.
In merito al secondo motivo d’impugnazione la Cassazione lo ha ritenuto in parte inammissibile, in parte infondato ed ha chiarito un principio già noto in giurisprudenza per cui “l’adempimento dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza non può che concretizzarsi con la messa a disposizione, continuativa, regolare e certa, che non lasci pause o inadeguatezze, dei mezzi economici in favore del genitore affidatario, responsabile immediato di una gestione ordinata delle quotidiane esigenze di sussistenza del minore, o quantomeno con la contribuzione autonoma ma in accordo, nei suoi contenuti, con il genitore affidatario.
Infatti, secondo la Corte i contributi economici materiali che, pur comportando impegno di risorse a vantaggio mediato del minore, non siano armonici al coordinamento delle sue esigenze primarie, non sono idonei all’adempimento dell’obbligo in caso di difficoltà del genitore affidatario nell’assicurare il quotidiano soddisfacimento delle spese primarie (vitto, alloggio, salute, scuola): come le spese da parte del genitore non affidatario, voluttuarie e comunque superflue o non indispensabili, anche se in favore del minore (ad esempio regalie di vario genere).
Ovviamente le esigenze primarie proprio in quanto tali, debbono essere assolte in maniera prioritaria, cosicchè ogni regalia occasionale da parte del genitore obbligato che si ponga, come nel caso di specie, in alternativa alla contribuzione regolare necessaria a sollevare il figlio minorenne dalle esigenze naturali di sostentamento è assolutamente da ritenersi senza rilevanza.