La Cassazione civile, sez. lavoro , con sentenza 2912/04 ha affermato che la copia di una “pagina web”  stampata su carta ha valore di prova solo se è stata raccolta con le dovute garanzie.

Per il fatto che le informazioni prese dalla rete sono per loro natura volatili e suscettibili  di continua trasformazione  deve escludersi, secondo la predetta sentenza, che sia documento utile ai fini di prova una copia di “pagina web” su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzie di rispondenza all’originale e di riferibilità a un ben individuato momento.

Il problema si pone anche nel processo penale ad esempio quando deve presentarsi una querela per diffamazione avvenuta tramite scritti pubblicati su un sito internet.

Prima di procedere alla querela dunque sarebbe opportuno procurarsi le prove di ciò che si andrà a dichiarare. Questo soprattutto perché le pagine web sono sempre modificabili dall’autore, dunque c’è rischio che dopo aver sporto querela non si sia più in grado di dimostrare quanto esposto.

Però c’è da dire che una stampa o uno  screenshot della pagina in questione potrebbero non essere sufficienti in quanto alterabili, dunque la loro corrispondenza all’originale è facilmente contestabile dalla controparte nel corso della causa.

Un rimedio a questa problematica potrebbe essere quello di effettuare una copia conforme, con l’assistenza del notaio in qualità di pubblico ufficiale, il quale dovrebbe formare una copia autentica della pagina web, cioè autenticare la riproduzione meccanica fornita tramite stampante.

Il notaio potrebbe certificare non solo le pagine web di testo ma anche quelle con contenuti multimediali come foto (per evitare ad esempio le problematiche del furto d’identità), video, audio.

Sul punto si è espressa la Cassazione ritenendo valide e ammissibili come prove i contenuti web certificati dal notaio  con tale procedura.