In ambito di intercettazioni, al fine del divieto di utilizzazione previsto dall’art. 270 comma 1 cpp, nel concetto di “diverso procedimento” non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato per il cui accertamento è stato predisposto il mezzo di ricerca della prova.
Il suddetto concetto è stato chiarito dalla sentenza di Cassazione sez. I, n. 1237/20, si deve infatti intendere diversità del procedimento in senso sostanziale e non collegabile solo al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato.
La diversità dei procedimenti dunque, è legata all’insussistenza di un nesso tra due fatti reato, o ai sensi dell’art. 12 cpp, o di tipo investigativo ex art. 371 comma 2 l b) e c), quando il collegamento tra gli stessi risulti meramente occasionale e fattuale.
“Evidenziava la Corte che il procedimento a carico del ricorrente costituiva stralcio di quello originariamente iscritto a carico di altri soggetti per il reato di cui all’art. 416 bis cp, aggravato ai sensi del comma 4 e 5 dalla natura armata del sodalizio, nel cui ambito è stata ritualmente autorizzata l’attività d’intercettazione mediante installazione di captatore informatico nei telefoni cellulari dei colloquianti, trattandosi di delitto di criminalità organizzata: sussiste dunque, un evidente connessione dei reati di detenzione e porto illegale di un arma comune da sparo aggravati dal fine di agevolare l’attività della cosca di andrangheta oggetto della notitia criminis originaria col relativo delitto associativo.”