Il recentissimo provvedimento della Corte di Cassazione n. 3011/2021 afferma che in caso di stipula di polizza multirischio – a copertura contemporaneamente sia del rischio di responsabilità civile, sia di quello di tutela legale – le cosiddette “spese di resistenza”, ovverosia gli esborsi sostenuti dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria avanzata dal terzo danneggiato, rientrano nella prima copertura e non nella seconda.

Infatti, l’art. 1917 c. 3 c.c., norma non derogabile se non in senso più favorevole all’assicurato, dispone che tali spese siano poste a carico dell’assicurazione fino al limite del 25% del massimale. “Ne consegue che eventuali clausole limitative del rischio, contrattualmente previste per la sola assicurazione di tutela legale, sono inopponibili all’assicurato che domandi la refusione delle spese di resistenza ai sensi del citato art. 1917 c.c.”

Di conseguenza, l’effetto della contestuale stipula delle polizze a copertura dei due rischi (in una) è il seguente:

  1. l’assicurazione di responsabilità civile copre il rischio relativo alle spese legali sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro lo stesso avanzata, da un terzo (nel limite del 25% del massimale);
  2. l’assicurazione di tutela legale copre l’eventuale restante parte delle spese legali (salvo diversa delimitazione del rischio), cioè a dire:
  • le spese legali sostenute per l’introduzione della lite nel caso in cui l’assicurato rivesta il ruolo di parte attrice;
  • le spese legali per resistere ad una domanda non avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito od inadempimento contrattuale;
  • le spese legali extragiudiziali;
  • le spese legali eccedenti il 25% del massimale garantito dalla copertura di r.c..

La Suprema Corte, con la citata ordinanza, enuncia il seguente principio di diritto: “se la medesima polizza copre contemporaneamente sia il rischio di responsabilità civile, sia quello di tutela legale, le spese sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta dal terzo danneggiato rientrano nella prima copertura e non nella seconda, fino al limite del 25% del massimale, ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 3. Ne consegue che eventuali clausole limitative del rischio, contrattualmente previste per la sola assicurazione di tutela legale, sono inopponibili all’assicurato che domandi la refusione delle spese di resistenza ai sensi del citato art. 1917 c.c.”.

In conclusione, la Suprema Corte afferma che le eventuali pattuizioni di polizza relative all’assicurazione di tutela legale siano irrilevanti al fine di escludere il diritto dell’assicurato alla refusione delle spese di resistenza.