Con riferimento all’art. 615 bis cp la Corte di Cassazione sez. V, ha affermato con sentenza 3446 del 29 gennaio 2024: “non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che installi nell’auto di un soggetto un telefono cellulare, con suoneria disattivata e attivata la funzione di risposta automatica, in modo da consentire la ripresa sonora di quanto accada nella predetta auto, poiché oggetto della tutela di cui all’art. 615 bis è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell’art. 614 cp, richiamato dall’art. 615 bis, tra i quali non rientra l’autovettura che si trovi nella pubblica via.
La Corte ha rigettato il ricorso presentato da parte offesa per infondatezza, in quanto l’abitacolo di una vettura, poiché spazio destinato al trasporto e non all’abitazione, salvo non sia strutturato come tale come i camper o destinato a casa diversamente dalla normale funzione (es persone indigenti),non può essere considerato luogo di privata dimora.
La vicenda si avviava su una pronuncia del Tribunale di Taranto che all’esito di abbreviato condannava a 6 mesi di reclusione un uomo per il reato p e p ex art. 615 bis cp;
secondo l’accusa, l’imputato, avrebbe installato nella macchina della ex moglie un gps con microfono, procurandosi indebitamente notizie sulla vita privata della donna, acquisendo le conversazioni avvenute dentro l’auto.
La Corte d’Appello di Lecce invece assolveva l’imputato, perché il fatto non sussiste.