La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 36847 ha statuito che se un magistrato ha già emesso una sentenza di patteggiamento nei confronti di una persona coimputata in un processo, non può pronunciarsi neppure nei confronti degli altri imputati, venendosi a trovare in posizione di incompatibilità.

La Corte Costituzionale con sentenza 371/96 dichiarava incostituzionale l’art. 34 comma 2 cpp ove non prevede che non possa partecipare a giudizio di un imputato, un magistrato che si sia già pronunciato nei confronti di altri soggetti se in quella sentenza la responsabilità penale di quell’imputato sia già stata comunque valutata .

La Cassazione è stata chiamata a decidere se tale principio sia valido anche nelle ipotesi di patteggiamento.

Sul punto vi sono più orientamenti: il primo sostiene che il principio affermato dalla Corte Costituzionale non troverebbe applicazione per la sentenza di patteggiamento perché tale rito non richiederebbe la dimostrazione della responsabilità dell’imputato ma solo l’accertamento delle cause di non punibilità; un secondo orientamento sostiene che il giudice non debba sempre essere ricusato in caso di patteggiamento ma solo se nel vagliare le posizioni effettua anche una concreta delibazione dell’accusa concernente l’imputato che non ha patteggiato.

Il terzo orientamento invece estende l’incompatibilità automaticamente anche al patteggiamento infatti il giudice nell’applicarlo sebbene non esprima un giudizio di colpevolezza comunque da un giudizio che coinvolge la propria imparzialità.

Tale ultimo indirizzo è stato accolto dalle Sezioni Unite.