La Cass. sez. V, 21 settembre 2010 n. 34015, si è pronunciata in maniera chiarificatrice a seguito di impugnazione del provvedimento  del  Tribunale di Napoli, con il quale annullava ordinanza cautelare ritenendo di non ravvisare il necessario insieme di indizi in materia di stalking: ad avviso del Tribunale gli elementi indiziari raccolti (un paio di sms inviati alla vittima e altri comportamenti dell’indagato, risoltisi in un caso in minacce di morte, nell’altro in un fatto di diffamazione) non presentavano il carattere della persecutori età e della attitudine a generare uno stato di ansia tale da impedire alla persona offesa la propria vita lavorativa e familiare.

Il reato ex art. 612 bis cp è infatti previsto quando il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, sia tale da cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura ovvero, alternativamente, da ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria incolumità ovvero, infine , tale da costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita.

La conclusione del Tribunale che ha escluso che le condotte dell’indagato abbiano avuto rilevanza nel provocare lo stato d’ansia o nell’ingenerare la necessità di mutare le abitudini di vita, escludendo il carattere assillante o persecutorio, non sono in linea logica con la ricostruzione della vicenda: nella denuncia della p.o. si riferisce di molestie telefoniche da maggio a luglio, di squilli telefonici anche nel corso della notte e della ricezione di sms, di aggressioni verbali alla presenza di testimoni  e di iniziative fortemente diffamatorie presso i propri datori di lavoro per indurli a licenziarla. In più il Tribunale accertava la ricezione degli sms, delle minacce di morte dell’indagato nei confronti della ex denunciante affinchè riprendesse la relazione sentimentale con lui.

A detta della Corte, qualora la denunciante fosse stata ritenuta attendibile, apparirebbe manifestamente illogica o comunque carente di spiegazione razionale l’affermazione che si sia trattato di comportamenti contenuti nel numero e nella quantità , non “assillanti” e “non invasivi della vita altrui”.  E’ mancata un’analisi riguardo all’attitudine dei detti comportamenti ad ingenerare un perdurante e grave stato di ansia o anche semplicemente di paura oppure un fondato timore per l’incolumità propria o altrui, requisiti tutti previsti dall’art 612 bis.