La Suprema Corte interviene nell’ambito della cosiddetta prostituzione “on line” segnando una netta linea di confine con i porno show, ossia tra spettacolo erotico o pornografico e dunque lecito da un lato, e prostituzione, illegale, dall’altro.

Secondo la Cassazione, infatti, deve ritenersi prostituzione anche l’esibizione di prestazioni sessuali in videoconferenza quando dall’altra parte dello schermo ci siano dei “clienti” che hanno pagato per interagire con la persona del video.

Così si è espressa la terza sezione penale della Cassazione stqbilendo nella sentenza 19 ottobre 2010, n. 37188 che ricorre attività di prostituzione sia quando vengano compiuti atti sessuali tra persone compresenti, in cambio di denaro o utilità, sia nel caso in cui condotte idonee a suscitare impulsi sessuali siano poste in essere da chi si prostituisce, su richiesta o con interazione, anche senza contatto, con il fruitore della prestazione.

Da ciò ne consegue, pertanto, che può configurarsi la prostituzione anche nella ipotesi di clienti materialmente presenti ed identificabili come ad esempio nel pubblico in sala, oppure, grazie alle nuove tecnologie, collegati in rete via web cam o altro, ma ciò, a dire dei giudici, si verificherebbe solo nel caso che il fruitore della prestazione non si limiti solamente ad assistere passivamente allo spettacolo, ma che possa incidere, con delle richieste, sull’attività sessuale svolta.

Seguendo questa linea la Corte ha confermato la sentenza di appello e la condanna inflitta nei confronti di un gestore di un night club, unitamente alla segretaria ed al responsabile della sicurezza, accusati di aver favorito e sfruttato la prostituzione attraverso questo tipo di esibizioni effettuate nel locale da alcune spogliarelliste.

Dunque, secondo quanto stabilito il fatto che chi si prostituisce ed il fruitore delle prestazioni sessuali si trovino nella stessa stanza oppure in luoghi diversi e lontani è irrilevante per la legge italiana, in quanto gli atti sessuali eseguiti in videoconferenza devono essere considerati atti di prostituzione se consentono al cliente di interagire.