I giudici della Suprema Corte tornano sulla “calda” questione della confisca del veicolo, precisando che è la stessa possibile anche nella ipotesi in cui il proprietario sia un passeggero ubriaco del mezzo, poiché in tal caso non può considerarsi estraneo al reato in quanto presente all’interno dell’autoveicolo.

Nell’ipotesi in esame, infatti, si è visto sequestrare ai fine  della confiscare del mezzo il soggetto (ubriaco) che sedeva nel veicolo come passeggero affidando la propria automobile ad un conducente altrettanto ubriaco e, quindi, gravemente alterato dall’alcool.

Così sentenziano i giudici della sezione quarta della Cassazione penale i quali hanno annullato un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di non convalida del sequestro preventivo operato in via d’urgenza dalla polizia, che aveva proceduto al sequestro in quanto anche il proprietario (passeggero e non guidatore) era presente all’interno dell’auto.

I giudici, con la decisione sopra citata, hanno ritenuto che tale operato fosse totalmente legittimo, in base a questo ragionamento:

  • il dettato normativo ex articolo 186 c.d.s. e l’articolo 240, comma 2, del codice penale prevede che vada sempre disposta la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, salvo che “il veicolo appartenga a persona estranea al reato”;
  • secondo la giurisprudenza può essere ritenuto e considerato estraneo al reato solamente colui che non abbia avuto alcun coinvolgimento (diretto o indiretto) con la consumazione del reato;
  • nella fattispecie in oggetto, secondo il pensiero della Corte, il proprietario del veicolo non poteva considerarsi certamente estraneo in quanto presente sul mezzo e con sintomi esteriori di ebbrezza come quelli presentanti dal conducente del veicolo.

Per tali motivazioni, sicuramente confutabili e non di sicuro in linea con un’ottica arantistaa del diritto di proprietà nel caso di specie è stata ritenuta legittima la confisca del veicolo al proprietario-passeggero, con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.