Così ha stabilito la sentenza 18 marzo 2010 n. 10688, con la quale la IV Sezione della Suprema Corte si è nuovamente interessata della materia attinente all’applicazione della sequestro prodromico alla successiva confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato sopra menzionato.
Nel caso di specie l’imputato ha presentato istanza di Riesame avverso la pronuncia del G.I.P. con cui viene convalidato il sequestro di una vettura, asserendo la non confiscabilità in quanto bene nella proprietà/disponibilità di un terzo estraneo ai fatti in virtù di un contratto di leasing.
Il rigetto del riesame veniva poi impugnato in Cassazione, ove tuttavia, la Corte, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, afferma che il concetto di “appartenenza” del bene al soggetto al quale è attribuita la materiale disponibilità dello stesso non implica esclusivamente una mera proprietà astratta della “res”, bensì, anche, un diritto al suo godimento, con la ovvia conseguenza di escludere i terzi.
Difatti, come rilevano gli ermellini in un loro sicuramente molto sindacabile giudizio, il bene detenuto in forza di tale contratto “appartiene” al soggetto al quale è stata attribuita la materiale disponibilità del bene stesso, per cui “non può revocarsi in dubbio la sussistenza del “periculum in mora” derivante dalla disponibilità del veicolo da parte del soggetto sorpreso a guidarlo in condizioni ritenute pericolose per la sicurezza della circolazione”
Una scappatoia però sussiste, infatti, al fine di ottenere la restituzione del bene in oggetto, dovrà essere la società di leasing – quale soggetto estraneo al reato – a dimostrare la cessazione del contratto.