Nota della procura di Trento.
Nella circolare della Procura di Trento di novembre 2021 si chiarisce che il rispetto del principio di proporzionalità impone che il sequestro sia rigorosamente mantenuto sui soli dati della copia forense rilevanti ai fini delle indagini, in quanto il sequestro probatorio è consentito solo per le cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti ex art. 253 comma cpp, con conseguente obbligo di estrazione dei soli dati d’interesse e restituzione della copia integrale.
Perché quando non è necessario mantenere il sequestro ai fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto (art. 262 comma 1 cpp).
Un riversamento agli atti del procedimento dell’intera copia forense, con anche chat ed eventuali messaggi irrilevanti per il processo, comporterebbe un illecita diffusione di dati che attengono alla sfera personale ed intima della persona.
Ciò non è consentito perché comporta la possibilità di divulgazione di fatti che possono riguardare l’onorabilità e la reputazione della persona, che possono rivelarsi però devastanti per i soggetti coinvolti e che quando riguardano attività economiche possono rendere conoscibili strategie riservate.
Nella circolare si spiega: “oltre ad un unico esemplare della copia forense finalizzata, alla selezione dei dati rilevanti, viene disposta anche la formazione di ulteriori copie a disposizione della pg”.
Anche tali copie, se non risulta la finalità e la cui formazione appare di dubbia legittimità, vanno subito restituite all’avente diritto o distrutte.
Deve infatti escludersi che dati privi di valore probatorio possano rimanere nella disponibilità della pg perché questo comporterebbe la vera e propria formazione di archivi di massa distinti dal Ced del Ministero dell’interno, con dati anche relativi a persone estranee all’indagine penale.