Una recente sentenza della Corte di Cassazione (16613 del 23.05.22), ha chiarito come l’amministratore non possa pretendere il pagamento delle spese condominiali dal coniuge o convivente assegnatario della unità immobiliare adibita a casa familiare ove questi non ne sia comproprietario (o titolare di altro diritto reale).
Il principio per cui le spese condominiali relative alla casa famigliare oggetto di provvedimento di assegnazione restano a carico dell’assegnatario rileva, infatti, soltanto nei rapporti tra coniugi o conviventi.
La Corte ha pertanto ribadito il costante orientamento di legittimità secondo il quale l’amministratore del condominio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1118 e 1123 e 63 comma 1 disp. att. c.c., è ammesso a riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione dei beni e dei servizi comuni esclusivamente nei confronti dei condomini e, dunque, di quei soggetti che siano proprietari o titolari di altri diritti reali sulle singole unità immobiliari; di qui la “massima” ricorrente che “di fronte al condominio esistono solo i condomini” (Cass. 25.10.2018, n. 27162; Cass. 09.12.2009, n. 25781).
Di questo principio se ne fa applicazione, ad esempio, nella ipotesi in cui la unità immobiliare venga concessa in locazione a terzi. Anche in questo caso, dunque, l’amministratore non può pretendere il pagamento delle spese dal conduttore ma sempre (e soltanto) dal proprietario (o titolare di altro diritto reale).