È affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 187 comma 1 l. c) cpp, il provvedimento di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 octies cpp, qualora venga adottato senza preventiva fissazione dell’apposita udienza in camera di consiglio partecipata, con previo avviso alle parti del relativo oggetto.

Una tale nullità sarebbe sorretta dal fatto che il summenzionato provvedimento di revoca della messa alla prova deve assicurare il principio del contraddittorio tra le parti.

Al fine di disporre la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è tenuto a fissare udienza ai sensi dell’art. 127 c.p.p. per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte si è espressa affermando che, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 464-octies c.p.p. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicchè è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. se adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto (Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019, Rv. 277387; Sez. 5, n. 57506 del 24/11/2017, Rv. 271875). Nel caso di specie, la circostanza che la revoca della sospensione del processo con messa alla prova non sia stata adottata de piano non vale ad elidere l’eccepito vulnus arrecato al contraddittorio, posto che per l’udienza in cui il relativo provvedimento è stato pronunciato (fissata per consentire l’elaborazione del programma di trattamento) l’interessato aveva differentemente approntato la propria difesa.