Il condominio ha la facoltà di irrogare sanzioni a carico di chi viola il regolamento o le delibere assembleari. L’art. 70 delle disp. att. c.c. prevede infatti che “per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a 200 euro e, in caso di recidiva, fino a 800 euro. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese straordinarie”.

Il mancato rispetto delle regole sul conferimento dei rifiuti, è una delle cause più frequenti di sanzione al condominio poco diligente anche perché del conferimento errato risponde, nei confronti del Comune, l’intero stabile e non solo il trasgressore. Si pone dunque il problema se risulta lecito installare impianti di videosorveglianza al fine di scovare eventuali condotte indisciplinate.

La risposta al quesito è affermativa. Il condominio ha tutto l’interesse ad evitare le sanzioni che la polizia municipale eleva ai danni dell’intero condominio. Dunque è lecita la installazione di impianti di videosorveglianza con finalità di controllo, all’esito della valutazione sul legittimo intertesse effettuata sulla scorta delle linee guida 3/2019 Edpb.

L’impianto di videosorveglianza dovrà tuttavia limitare il suo raggio di azione al solo punto dove avviene la raccolta dei rifiuti, evitando dunque di riprendere i passanti nell’area dove non si gettano i rifiuti medesimi. Per quanto riguarda la questione relativa alla dimostrazione della necessità di dotarsi di impianto di videosorveglianza, occorrerà allegare alla delibera assembleare le varie sanzioni indirizzate al condominio a seguito del comportamento scorretto di uno o alcuni condomini.

Una volta fatta questa valutazione, l’assemblea potrà approvare l’installazione di telecamere di videosorveglianza con la maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la metà dei millesimi dell’edificio. Il tutto dovrà poi avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dal garante della privacy: 1) affissione di un cartello (in luogo visibile anche di notte e prima della portata del raggio d’azione della telecamera) che avvisi i passanti della presenza della stessa; 2) i filmati dovranno essere custoditi da un responsabile del trattamento che abbia i requisiti ex. art 28 Gdpr e che potrà visionarli al solo scopo di identificare gli autori di comportamento illecito; 3) i filmati potranno essere conservati per il tempo strettamente necessario per reprimere eventuali condotte illecite e, quindi, per un periodo non superiore ai sette giorni lavorativi (o 24/48 ore in caso di area con un dipendente – portiere-) nel rispetto dell’art. 4 statuto dei lavoratori.