La Corte di Cassazione con sentenza 5092/20 si è pronunciata asserendo che la denuncia querela per stalking, in base alla lettura dell’art. 612 bis cp, sarebbe irrevocabile solo se le minacce rivolte alla persona offesa sono reiterate ma anche gravi.

Il caso proveniva da sentenza d’appello, nella quale la Corte d’Appello aveva escluso erroneamente la revocabilità della querela della persona offesa per la reiterazione delle minacce ma non per la gravità delle stesse.

L’imputato decideva di ricorrere per Cassazione lamentando con primo motivo il vizio motivazionale in relazione al reato di stalking il fatto che la Corte non avrebbe affrontato la questione dello stato d ansia o mutamento delle abitudini di vita della parte offesa e che nell’ambito dei litigi entrambi passassero all’azione e che dunque la moglie non avesse mai avuto timore.

Con secondo motivo rilevava invece la mancanza dell’elemento soggettivo del reato di stalking.

E con terzo motivo il fatto che la Corte d’Appello non abbia preso in considerazione la remissione di querela, nonostante la scarsa gravità delle minacce nonostante la reiterazione.

La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata rinviando per nuovo esame con l’accoglimento del terzo motivo in quanto l’art. 612 bis cp prevede l’irrevocabilità della querela quando le minacce reiterate siano anche gravi. Dunque è irrevocabile la querela per stalking solo quando le minacce sono reiterate e gravi.