Con sentenza del 2008 il Tribunale di Gela dichiarava S. responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza. Quest’ultimo proponeva ricorso per Cassazione (a seguito di rigetto dell’appello da parte della Corte d’Appello di Caltanissetta) assumendo che non fosse stato accertato che proprio lui proprietario dell’auto fosse alla guida della stessa al momento dell’intervento dei Carabinieri, e non invece suo figlio presente in loco; ma soprattutto si contestava come non fosse stato possibile accertare con sicurezza il limite di 0, 5 g/l, poiché infatti non era stato svolto esame con etilometro, ma lo stato di ebbrezza si era ritenuto esclusivamente sulla base di indici sintomatici.
La Suprema Corte ha deciso di annullare senza rinvio la sentenza del Tribunale di Gela a seguito di “abolitio criminis” .
L’ipotesi di reato per la quale il sig. S. era stato giudicato è quella ex art. 186 comma 1 l. a) Cds (per avere guidato in stato di ebbrezza con un tasso alcool emico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8) ma ciò si è desunto esclusivamente da dati sintomatici, infatti ciò non è stato rilevato tramite alcool test. Tale fattispecie è stata depenalizzata ai sensi della legge 30.07.2010 n. 120 art. 33 comma 4.
Conseguentemente pertanto, all’abolitio criminis la Corte ha emesso un provvedimento di proscioglimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato , provvedimento che può essere assunto anche dalla Cassazione, in quanto lo “ius superveniens” è applicabile d’ufficio in questo grado (sez. V n. 769/2000), e sussistendo altresì ragioni di economia processuale.
Il Collegio ha ritenuto di non trasmettere gli atti all’Autorità Amministrativa in considerazione del principio di legalità/irretroattività che opera sia per gli illeciti penali ex art. 2 c.p., sia per quelli amministrativi (art. 1 l. 24/11/81 n. 689 , richiamata dall’art. 194 Cds), e poiché nella l. 120/2010 non esiste una previsione che costituire deroga a detto principio di irretroattività.