Se un cane abbaia durante la notte molestando la quiete dei vicini, la responsabilità penale è del padrone dello stesso: questo ha statuito recentemente la Corte di Cassazione.
I proprietari di due cani pastore presentavano ricorso in Cassazione perché previamente condannati dal Tribunale monocratico di Siracusa per il reato previsto dall’art. 659 c.p., in quanto non impedivano il continuo abbaiare di detti animali durante le ore notturne, il chè precludeva il riposo e il normale svolgimento della vita dei loro vicini e dei loro familiari.
La difesa dei predetti introdotta nel ricorso per Cassazione ha puntato sul difetto di motivazione della sentenza del tribunale monocratico e sull’erronea valutazione da parte dello stesso delle dichiarazioni testimoniali, che sarebbero state a detta dei condannati, incongruenti e poco credibili nonché fondate solo su illazioni e supposizioni.
La Corte di Cassazione sez. I penale, con sentenza 14 gennaio 2011 n. 715, rigetta il ricorso chiarendo che, l’indagine sul difetto o la legittimità della motivazione non consiste nel valutare l’attendibilità delle prove, ma nel verificare se gli elementi probatori su cui si basa la decisione sono stati valutati logicamente di modo da trarne le conclusioni finali. (nello stesso senso è orientata la giurisprudenza di Cassazione “ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un’altra, anche se altrettanto logica”: Cass. 5.12.02 Schiavone, Cass. 6.05.03 Curcillo).
I giudici di legittimità hanno altresì asserito che nel caso di specie in capo ai proprietari dei cani pastori sussiste responsabilità per la contravvenzione ex art. 659 c.p., infatti “per la sussistenza dell’elemento psicologico della detta contravvenzione è sufficiente la volontarietà della condotta che può desumersi dalle obiettive circostanze di fatto, non ritenendosi invece indispensabile l’intenzione dell’agente di arrecare disturbo alla quiete pubblica (Cass. sez. 1, 26/10/1995 n. 1186), sarebbe invece un elemento essenziale di tale fattispecie di reato l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non è necessario l’effettivo disturbo delle stesse (Cass. sez. I, 13/12/2007 n. 246).
Nel caso analizzato pertanto, sussiste responsabilità dei padroni dei cani della predetta contravvenzione per non aver impedito il molesto abbaiare degli stessi anche durante la notte, nonostante le numerose proteste dei vicini.