D’ora in avanti bisognerà fare molta attenzione alle smorfie perché anche fare le linguacce può costituire un ingiuria ed integrare così la fattispecie di reato prevista e punita dall’art. 594 del codice penale. A stabilirlo è la Corte di Cassazione (sentenza n. 48306/2009) che ha confermato una condanna inflitta ad un uomo che aveva fatto le linguacce ad un vicino di casa. Secondo gli ermellini detto comportamento è da considerarsi “idoneo ad incidere sul decoro e sull’onore della vittima”. Vi è però di più, infatti, non c’è solo la condanna penale perché la persona offesa ha diritto anche al risarcimento del danno. Già in primo grado il Giudice di pace aveva emesso sentenza di condanna per quella boccaccia che la persona offesa era riuscita persino a fotografare. Il caso è finito poi davanti alla Cassazione dove l’imputato ha tentato di sostenere che il suo gesto non poteva avere “una oggettiva valenza dispregiativa idonea ad incidere sull’onore della vittima”. Niente da fare però: La V sezione penale ha respinto il ricorso. Sarà ora il giudice civile a dover determinare la misura del risarcimento del danno.