Chi è tenuto agli obblighi di assistenza famigliare non se ne può sottrarre per il solo fatto di aver scoperto che il minore non è proprio figlio. Così si esprime chiaramente la Corte di Cassazione spiegando che l’obbligo del mantenimento dura fino a quando “la paternita’ non sia disconosciuta nelle forme di legge, ossia fino a quando non sia passata in giudicato la sentenza del giudice civile che accolga la domanda giudiziale”. La decisione della Consulta è della VI Sezione penale (sentenza n. 8998/2010) che ha respinto il ricorso di un padre condannato dai giudici paenali per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio di 10 anni per un periodo di quasi due anni. L’uomo aveva diminuito autonomamente sostituito il mantenimento al minore con dei regali dopo aver scoperto che non era suo figlio dal momento in cui la moglie gli aveva rivelato che lo stesso era nato da una relazione adulterina. Gli ermellini chiosano: “non e’ in facolta’ dell’obbligato sostituire la somma di denaro, mensilmente dovuta, con cose o beni che, a suo avviso, meglio corrispondono alle esigenze del minore beneficiario: l’utilizzo in concreto della somma versata compete in fatti al coniuge affidatario il quale, proprio per tale sua qualita’ gode in proposito di una limitata discrezionalita’ il cui mancato rispetto, in danno del figlio minore, puo’ trovare sanzione ricorrendo nelle condizioni”. In sostanza l’uomo dovrà continuare a mantenere il ragazzino fino alla sentenza di disconoscimento definitiva, anche se ha scoperto che non è suo figlio.