La Corte di Cassazione penale con sentenza sez. VI, 21488/15 si è pronunciata sulla questione di nullità conseguente alla rinuncia intempestiva al mandato.
Proponeva ricorso per cassazione Y.Y. avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia con la quale veniva confermata la responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 3 legge 54/06 .
Deduceva il ricorrente la nullità dei processo, per violazione dell’art. 97 c.p.p., comma 3, artt. 107, 178 e 179 c.p.p.. Come già eccepito nei motivi di appello, avrebbe dovuto rilevarsi la nullità dell’intero giudizio di primo grado e degli atti susseguenti posto che l’imputato, in esito alla rinunzia al mandato da parte dei difensore di fiducia, non era stato assistito nella maniera corretta giacché il Tribunale, invece di nominare un difensore di ufficio secondo quanto previsto dai primi tre commi dell’art. 97 cod. proc. pen., aveva nominato un sostituito immediatamente reperibile ex art. 97 comma IV stesso codice.
II ricorso è stato ritenuto infondato.
La Cassazione, con la suddetta sentenza, ha chiarito che la rinuncia al mandato difensivo non tempestiva, come quella fatta il giorno prima dell’udienza, di modo che non ci sia tempo per consentire una nomina ex art. 97 comma 2 e 3 cpp e 29 disp. att., comporta un prevalere del diritto alla ragionevole durata del processo ex art. 111 comma 2 cost, rispetto al diritto di difesa.
Si ritiene infatti che in un caso come quello di specie, le prerogative di difesa dell’imputato non siano pregiudicate, in ragione della ultrattività difensiva ex 107 cpp e dalla possibilità temporanea di nominare per la singola udienza un difensore immediatamente reperibile per garantire la difesa tecnica.