La Corte di Cassazione, sez. VI, con sentenza 10157 dell’11 marzo 2016 ha sancito che anche le condizioni metereologiche avverse che impediscano al difensore di recarsi all’udienza, integrano un ipotesi di legittimo impedimento, che può trovare applicazione anche nell’ambito dei procedimenti in Camera di Consiglio.

La pronuncia proviene da un episodio verificatosi presso la Corte d’Appello di Cagliari: un difensore non presenziava ad un udienza camerale presso la detta Corte d’Appello poiché le pessime condizioni climatiche gli avevano impedito di prendere l’aereo, udienza nella quale era stata emessa sentenza di condanna nei confronti dell’imputato assistito dallo stesso avvocato.

Nel ricorso si lamentava la violazione di legge ed il vizio di motivazione, poiché la Corte d’Appello aveva rigettato l’istanza di rinvio dell’udienza nonostante la condizione di assoluta impossibilità a comparire del difensore. Egli infatti era rimasto bloccato presso due aereoporti in quanto il volo per Cagliari era stato prima sospeso poi dirottato a causa delle avverse condizioni metereologiche.

Tale legittimo impedimento veniva sollevato il giorno dell’udienza alla Corte, che senza verificarne la sussistenza, rigettava l’istanza di rinvio, motivando che nei procedimenti in Camera di Consiglio rileva solo il legittimo impedimento dell’imputato e non anche quello del difensore, come da giurisprudenza maggioritaria.

La Cassazione, a seguito del ricorso, rilevava però che la complessità della res giudicanda nel caso di specie, rendeva necessaria la presenza del difensore di fiducia per garanzia dell’imputato, con la conseguenza che l’assenza del difensore aveva arrecato una compromissione del diritto di difesa.

Sul punto veniva richiamato dalla Cassazione l’orientamento della Corte Europea dei diritti dell’uomo in tema di equo processo art. 6 cedu, per cui  è condizione indefettibile il diritto di difesa a qualsiasi processo ed in qualsiasi fase processuale anche nelle udienze in Camera di Consiglio.

Chiarisce inoltre la sezione VI, che qualora una norma sia suscettibile di differenti interpretazioni, il giudice deve privilegiare la soluzione che si ponga più in linea con i parametri costituzionali.

L’orientamento per cui il combinato disposto degli artt. 127,3 – 443,4 e 599 cpp rileverebbe anche nei procedimenti in Camera di Consiglio,  risulta conforme agli artt. 24 – 111 Cost..

Pertanto, laddove il difensore rappresenti tempestivamente il proprio intendimento di comparire e documenti il legittimo impedimento a sostegno della istanza di rinvio, il giudice è tenuto, in presenza delle condizioni di legge, a disporlo.