Dopo l’entrata in vigore della l. 41/16 che ha introdotto le fattispecie di reato di lesioni personali stradali ed omicidio stradale, agli artt. 589 bis e 590 bis, è stata emanata dal Ministero dell’interno una circolare n. 300/A/2251/16/124768 del 25 marzo, diretta a Prefetture, Questure e Polizia Stradale, con cui sono state date le prime indicazioni operative.

Riguardo alla parte dedicata all’omicidio stradale non aggravato la detta circolare prevede: la fattispecie generica di omicidio colposo è costituita da quello commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale la cui pena rimane quella prevista dal previgente art. 589 cp, la reclusione da due a sette anni. Il reato può essere commesso da chiunque viola le norme che disciplinano la circolazione stradale, che sono costituite da quelle del Codice della Strada e dalle disposizioni complementari. Sulla base di tale disposizione, il reato ricorre in tutti i casi di omicidio consumatisi sulle strade, anche qualora il responsabile non sia il conducente del veicolo. Ciò in quanto il codice della strada disciplina anche condotte poste a tutela della sicurezza stradale relativa alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli.

Dunque, a seguito di tale previsione è chiaro che si vuol attribuire responsabilità anche agli Enti proprietari delle strade relativamente agli obblighi di tutela della sicurezza e del conseguente dovere di tenere una efficace ed efficiente manutenzione, di modo che in caso di omicidio anche se il responsabile non è un conducente di veicolo ma un preposto alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli sarà responsabile.

Il riferimento della circolare è all’art. 14 cds che delinea “poteri e compiti degli enti proprietari delle strade” e prevede che tali enti provvedano alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e controllo tecnico delle stesse.

Tali enti sono Stato, Regioni, Province e Comuni e in via derivata anche le Società, pubbliche e private che dallo stato hanno avuto in concessione autostrade assumendo su di sé per contratto gli oneri di manutenzione.

Pertanto tutti i dirigenti Anas, i sindaci e i presidenti di provincia investiti dell’obbligo di curare al meglio le strade dovranno intensificare i loro interventi per evitare di incappare nell’accusa di omicidio colposo in caso di incidenti gravi dovuti a difetti delle strade.

Sul punto si è pronunciata anche la Cassazione, sez. IV, sent. 23152/12 per cui: il rispetto delle norme cautelari che regolano la sicurezza stradale non è esigibile esclusivamente dagli utenti della strada alla guida di veicoli, ma anche da coloro che svolgano attività manutentive della strada.