In caso di reati di violenza sessuale l’art. 609 nonies cp deroga alla regola generale di cui all’art. 445 cpp, rendendo obbligatoria per i reati di violenza sessuale, anche in caso di applicazione della pena inferiore ai due anni, l’applicazione delle pene accessorie ivi indicate.

Così ha chiarito la sentenza Cass. pen. sez. III, 18/6/21 n. 23940: pur essendo nel caso di specie impugnata una sentenza di patteggiamento, che qualora di regola, quando sia irrogata una pena non superiore a due anni non comporta l’applicazione delle pene accessorie ai sensi dell’art. 445 cpp, deve tuttavia rilevarsi che, in questo caso, procedendosi per il reato p. e p.. ex art. 609 quater cp, il gup nel recepire l’accordo tra le parti avrebbe dovuto applicare anche le  pene accessorie speciali previste dall’art. 609 niens cp, avendo questa corte già affermato che, in caso di reati di violenza sessuale, l’art. 609 nienes deroga alla regola generale del 445 cpp, rendendo obbligatoria per i reati di violenza sessuale, anche con applicazione pena inferiore a due anni, l’applicazione delle pene accessorie (Sez. III, 20292/12; 17189/16).