Il manager che vessava i dipendenti con sanzioni disciplinari pretestuose veniva condannato per il reato di stalking (così Cass. pen. sez. V, 12827/22 del 5/4/22).
Il predetto aveva creato un clima di paura sul luogo di lavoro, umiliando costantemente i dipendenti.
Affinchè si configuri il reato di stalking sul luogo di lavoro è sufficiente la sussistenza del dolo generico, è sufficiente che le molestie siano idonee a creare nel destinatario delle stesse uno stato di ansia, timore o cambiamento delle abitudini di vita.
Veniva dunque inflitta condanna al presidente della società di servizi controllata dal Comune, a pena sospesa ma con l’obbligo di risarcire cinque dipendenti costituiti parte civile, per il reato di cui all’art. 612 bis cp aggravato ex art. 61 n. 11 cp vista la posizione di supremazia del datore di lavoro.
Non è stata ritenuta sufficiente la motivazione dell’imputato che adduceva come la tensione tra imprenditore e dipendenti sarebbe semplicemente sorta a causa delle tensioni con i sindacati, per le necessità del datore di rinnovare e riorganizzare l’impresa.
I rimproveri e le offese ai dipendenti erano infatti effettuati in pubblico ed erano ingiustificatamente mortificanti, tanto da sfidare alcuni sottoposti allo scontro fisico.
La Cassazione con la suddetta sentenza chiariva come la tutela della persona debba comunque prevalere sugli interessi economici ed organizzativi dell’azienda.