La Corte di Cassazione con sentenza n. 35295 del 24/8/16 ha confermato la responsabilità per il reato di pornografia minorile di un quattordicenne che aveva filmato un rapporto sessuale con una coetanea e l’aveva mostrato agli amici.

La stessa Corte infatti respingeva il ricorso dei genitori del minore che chiedevano l’assoluzione per il reato predetto, nonostante fosse già stato dichiarato il non luogo a procedere perché al momento del fatto era minore di anni quattordici.

La difesa sosteneva che per la configurazione dell’elemento della diffusione del video non fosse sufficiente che il video fosse stato mostrato agli amici del ragazzo.

Ma tale tesi non veniva accolta dalla Corte che valorizzava invece la testimonianza di un ragazzino che confermava di avere visto nel cellulare dell’imputato il video hard che gli era stato mostrato dallo stesso.

Secondo i Giudici la conservazione,l’archiviazione del filmino hard e la sottoposizione a visione di terzi risultava indicativo di una futura diffusione verso un numero non quantificabile di persone.

Per l’integrazione del reato ex art. 600 ter cp non necessiterebbe la prova che si può disporre di una struttura organizzativa, per la dimostrazione del pericolo di diffusione basterebbe l’idoneità del filmato ad essere diffuso corroborato da altre prove che sussistevano nel caso di specie.